Sentenza n. 265/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento dell’atto PG n. 1701/2024 in data 4 gennaio 2024, avente ad oggetto “Richiesta in atti municipali con PG/2023/0301739 del 15/12/2023”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di rigetto dell’istanza diretta a ottenere una variante al PUG e la modifica della destinazione urbanistica dell’area di proprietà
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un’area precedentemente inclusa nel comparto Ta-51, approvato ma mai seguito dalla stipula della convenzione urbanistica, ha impugnato l’atto con cui il Comune ha comunicato che non erano previsti procedimenti di trasformazione e valorizzazione puntuale degli immobili mediante rivalutazione della disciplina urbanistica assegnata dal PUG vigente. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il TAR ha riqualificato la censura come riferita all’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 107 d.lgs. 267/2000 e dell’art. 45 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017, nonché l’incompetenza della dirigente che aveva sottoscritto l’atto, sostenendo che le decisioni relative al PUG spettassero alla Giunta o al Consiglio comunale. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della l.r. n. 24/2017 in materia di consumo di suolo e programmazione di nuovi interventi, nonché travisamento, falso supposto e illogicità, sostenendo che il comparto Ta-51, già approvato nel 2009, avrebbe dovuto essere confermato nel PUG.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. La censura relativa alla partecipazione procedimentale è stata ritenuta infondata: l’atto impugnato è stato considerato espressione di un’attività vincolata o comunque meramente informativa, poiché il Comune si è limitato a comunicare l’assenza, allo stato, di procedimenti programmati per la rivalutazione puntuale della disciplina urbanistica. Il preavviso di rigetto non avrebbe potuto condurre a un esito diverso, con conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. È stata respinta anche la censura di incompetenza, perché la dirigente non ha esercitato potestà pianificatoria, non ha modificato il PUG e non ha deciso sull’assunzione o trasmissione dello strumento urbanistico, ma ha soltanto comunicato l’inesistenza di un procedimento di variante in corso o programmato. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui, di regola, non sussiste un obbligo dell’amministrazione di provvedere sulle proposte dei privati volte all’adozione di varianti urbanistiche, trattandosi di scelte generali e discrezionali relative anche all’an e al quando della pianificazione, salvo ipotesi particolari non ricorrenti nel caso concreto. Il terzo motivo, relativo al merito della classificazione urbanistica dell’area e alla mancata conferma del comparto Ta-51, è stato assorbito: tali censure avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro il PUG, nella parte riguardante l’area interessata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La censura formalmente riferita alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ricondotta, trattandosi di procedimento avviato da un’istanza del privato, alla disciplina del preavviso di rigetto.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullamento dell’atto quando, in ragione del carattere vincolato dell’attività amministrativa e delle ragioni del diniego, l’apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio partecipativo è stato ritenuto non invalidante perché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 107 d.lgs. 267/2000
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla competenza dirigenziale, ma il motivo è stato respinto poiché l’atto impugnato non costituiva esercizio di potestà pianificatoria.
art. 45 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
La disposizione sulle competenze nel procedimento di formazione del PUG non attribuisce rilievo alla censura di incompetenza quando l’atto dirigenziale si limita a comunicare l’assenza di un procedimento di variante, senza incidere sul contenuto o sull’approvazione del piano.
Massime di principio
- La richiesta del privato diretta a ottenere una variante urbanistica non determina, di regola, un obbligo dell’amministrazione di avviare e concludere un procedimento di pianificazione, poiché le scelte urbanistiche generali sono espressione di discrezionalità amministrativa e riguardano anche l’an e il quando del provvedere; restano salve le ipotesi eccezionali previste dall’ordinamento, come la disciplina delle zone bianche o la necessità di una pianificazione attuativa.
- Quando l’amministrazione, in risposta a un’istanza di modifica della disciplina urbanistica, si limita a comunicare che non sono previsti procedimenti di variante o di rivalutazione puntuale, l’atto non costituisce esercizio della potestà di pianificazione e può avere natura meramente informativa; pertanto, la competenza va valutata con riferimento a tale contenuto effettivo e non alle competenze previste per l’approvazione del piano urbanistico generale.
- L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento dell’atto se, per il carattere vincolato dell’attività o per l’assenza di un procedimento concretamente attivabile, l’apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Le contestazioni rivolte al contenuto sostanziale delle scelte compiute dal piano urbanistico generale devono essere proposte mediante tempestiva impugnazione del piano nella parte lesiva; non possono essere differite e fatte valere autonomamente contro la successiva comunicazione con cui l’amministrazione dichiara di non prevedere una variante puntuale.
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