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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16958/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia origina da un precedente decreto ingiuntivo emesso a favore della parte privata e poi oggetto di opposizione. Nel giudizio di opposizione il credito è stato riconosciuto solo in parte, con revoca del decreto ingiuntivo e regolazione delle spese mediante compensazione. Il condominio, assumendo che la revoca del decreto avesse travolto anche la condanna alle spese della fase monitoria ed esecutiva, ha promosso un autonomo procedimento monitorio per ottenere la restituzione delle somme corrisposte in quella fase. Il tribunale ha invece ritenuto che, non essendovi stata totale soccombenza del creditore originario ma solo rideterminazione dell'importo dovuto, le spese del monitorio e dell'esecuzione non fossero indebite e dovessero restare ferme ai sensi dell'art. 653 c.p.c. Con il ricorso per cassazione il condominio ha censurato la decisione deducendo: violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e omessa motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 653 c.p.c. sostenendo che la revoca del decreto per carenza originaria dei presupposti comportasse la revoca anche delle spese; omesso esame di fatti decisivi e omessa considerazione del dispositivo di compensazione delle spese; violazione dell'art. 92 c.p.c. Il resistente ha eccepito inoltre l'inammissibilità del ricorso per difetto di autorizzazione assembleare, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare del resistente sull'assenza di autorizzazione assembleare, affermando che l'amministratore può agire per il recupero di crediti del condominio senza preventiva delibera quando la controversia rientra nelle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c. Nel merito ha giudicato manifestamente fondati i quattro motivi, esaminati congiuntamente, perché la revoca integrale del decreto ingiuntivo emesso in via provvisoriamente esecutiva travolge anche le statuizioni sulle spese che vi trovano necessaria premessa. In tale situazione il soggetto che aveva ottenuto il pagamento provvisorio deve restituire quanto percepito in eccedenza, comprensivo di capitale, accessori e spese processuali. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di omessa motivazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte non si è soffermata su un autonomo vizio motivazionale, risolvendo la controversia sul corretto effetto della revoca del decreto ingiuntivo sulle spese.

  • art. 653 c.p.c.

    La revoca del decreto ingiuntivo, specie se emesso provvisoriamente esecutivo, comporta che vengano meno anche le statuizioni accessorie fondate su quel decreto, incluse quelle sulle spese di lite e sulla fase esecutiva.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese; la Corte valorizza il principio per cui, se il decreto è revocato integralmente, la disciplina delle spese deve essere riconsiderata alla luce dell'esito complessivo della lite.

  • art. 1130 c.c.

    L'amministratore condominiale può proporre azioni per il recupero del credito del condominio senza specifica autorizzazione assembleare quando la controversia rientra nelle attribuzioni gestorie ordinarie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso in sede accelerata.

  • art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.

    È indicato come base per la definibilità del ricorso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Massime di principio

  • Quando un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo viene integralmente revocato all'esito dell'opposizione, la revoca incide non solo sul capitale ma anche sulle statuizioni accessorie che dipendono necessariamente dal decreto, comprese le spese della fase monitoria e dell'eventuale esecuzione.
  • Se la restituzione di quanto pagato in forza di un decreto ingiuntivo revocato è chiesta con autonoma domanda, il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione di opposizione, perché il diritto alla restituzione sorge dalla revoca del decreto.
  • Nel valutare se le somme corrisposte in esecuzione provvisoria siano indebite, il giudice deve avere riguardo all'esito complessivo del procedimento di opposizione e non a una lettura atomistica della sola fase monitoria.
  • L'amministratore di condominio può promuovere azioni giudiziarie per il recupero di crediti del condominio senza previa autorizzazione assembleare, quando la lite rientra nell'ambito delle sue attribuzioni ordinarie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAmministratore di condominio
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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