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Sentenza

Sentenza del 04/07/2022 n. 21120 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune notificava alla società avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003 e 2006 contestando la non sussistenza dell'esenzione per fabbricato rurale. La società deduceva che non le era mai stato notificato l'atto attributivo/modificativo della rendita catastale e invocava l'esenzione per destinazione agrituristica dell'immobile (classamento/ruralità). In primo grado e in appello i giudici respingevano il ricorso della contribuente. La società impugnava in Cassazione per sette motivi, tra i quali: mancata statuizione sulla eccezione di omessa notifica dell'atto catastale, violazioni normative relative alla notificazione e alla rilevanza della DOCFA/D.M. 701/1994, vizio di omesso esame e carente motivazione sulla verifica dei requisiti di ruralità, e la rilevanza delle domande di variazione catastale ex D.L. 70/2011 (autocertificazione e retroattività/annotazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato quasi tutti i motivi ma ha accolto il settimo motivo: ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione affinché verifichi se sia intervenuta l'annotazione della variazione catastale richiesta dalla società ai sensi del D.L. n. 70/2011 (e norme successive) e valuti gli effetti retroattivi. In tutto ciò la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla necessità di chiamare in giudizio l'Agenzia quale litisconsorte necessario, sul fatto che la rettifica della rendita non potesse essere utilizzata per annualità pregresse e sulla maggior parte degli argomenti relativi alla sussistenza della ruralità, stante la definitività dell'atto di rettifica/notifica non impugnato; ma ha osservato che se la variazione catastale fosse stata annotata a termini di legge, essa può produrre effetti retroattivi nei limiti previsti e dunque incidere sull'accertamento relativo al 2006.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 100, art. 103, art. 112, art. 360 c.p.c. (nn. 3,4,5) e art. 395

    La Corte ha richiamato i limiti dei motivi di cassazione (in particolare che errori di fatto sulla percezione di documenti non costituiscono motivo di cassazione ma di revocazione) e l'onere delle parti nel processo tributario (art.112 c.p.c. rilevante per la dedotta omissione di pronuncia).

  • L. 21 novembre 2000, n. 342

    L'art.74 stabilisce che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci dalla notifica; la Corte però ha chiarito, richiamando giurisprudenza consolidata, che tale efficacia è condizione per i termini di impugnazione ma non impedisce l'utilizzabilità della rendita per annualità pregresse una volta notificata (natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto).

  • D.M. Finanze

    Regola il procedimento DOCFA e la rettifica della rendita catastale; la Corte ha ricordato che la normativa prevede notifiche delle variazioni e che la rettifica operata dall'Agenzia nel 2000 ha riguardato la sola rendita senza modificare il classamento proposto dalla contribuente.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557

    Definisce i requisiti di ruralità. La Corte ha affermato che la categoria catastale (A/6 o D/10) risultante dall'accertamento catastale è elemento dirimente ai fini dell'esenzione ICI.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Individua la nozione di 'fabbricato' ai fini dell'imposizione. La Corte ha ritenuto che disposizioni successive (es. D.L. 207/2008) confermino che la classificazione catastale è decisiva per escludere l'assoggettabilità a ICI.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207

    Interpretazione normativa che esclude dalla nozione di 'fabbricato' le unità immobiliari che presentino i requisiti di ruralità; la Corte ha ritenuto che tale disposizione rafforzi l'importanza della classificazione catastale per il riconoscimento dell'esenzione.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (conv. L. n. 106/2011)

    Ha previsto la facoltà per il contribuente di presentare domanda di variazione catastale con autocertificazione dal cui esito può derivare effetto retroattivo. La Corte ha stabilito che la mera autocertificazione senza annotazione finale non è sufficiente; è necessaria l'annotazione in atti per il riconoscimento retroattivo.

  • D.M. 26 luglio 2012

    art. 2, art. 1 (annotazione della ruralità)

    Regola l'iscrizione/annotazione del requisito di ruralità nel Catasto. La Corte richiede che la CTR accerti se sia intervenuta tale annotazione, perché solo allora opererebbe l'effetto retroattivo previsto dalle norme successive.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (conv. L. n. 124/2013)

    Ha confermato che le domande di variazione ex DL 70/2011 producono effetti retroattivi a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione se corredate dall'annotazione catastale; la Corte ha richiamato la necessità di verificare l'annotazione.

Massime di principio

  • In controversie ICI il Comune è legittimo resistente anche quando la questione riguardi la determinazione della rendita catastale: l'Agenzia del territorio non costituisce litisconsorte necessario; la sua chiamata è facoltativa per il contribuente.
  • La notifica dell'atto di rettifica della rendita catastale può essere efficacemente realizzata anche tramite avvisi di accertamento, e una rettifica notificata e non impugnata acquista carattere definitivo e vincolante.
  • La classificazione catastale (attribuzione della categoria A/6 o D/10) è generalmente dirimente per il riconoscimento dell'esenzione per ruralità: se il classamento favorevole non viene impugnato, l'immobile resta assoggettato o esentato conformemente a tale classamento.
  • Le domande di variazione catastale ex D.L. 70/2011 possono produrre effetti retroattivi (fino a cinque anni) solo se la procedura si conclude con l'annotazione nei registri catastali; la mera autocertificazione senza annotazione non comporta automaticamente gli effetti retroattivi.
  • In sede di cassazione non sono ammissibili, quale motivo di diritto, doglianze che si fondino su ricostruzioni o contestazioni di fatto inerenti documenti di processo non valutati: questi sono rimediabili con revocazione o contestazioni in sede di merito e non con il gravame di legittimità.
  • Quando una pronuncia di legittimità rinvia la causa per accertamenti istruttori specifici (es. verifica dell'annotazione catastale), il giudice di rinvio deve compiere gli accertamenti istruttori omessi e valutare la portata degli effetti retroattivi alla luce della documentazione e dell'annotazione effettivamente eseguita.

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