Sentenza n. 1794/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS--OMISSIS- notificata al sig. -OMISSIS--OMISSIS- avente ad oggetto “ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.P.R. 380/01 per opere abusive eseguite in Napoli, -OMISSIS-”; b) per quanto occorra del verbale di sopralluogo n. -OMISSIS--OMISSIS-mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); c) per quanto occorra, dell'istruttoria compiuta dal tecnico istruttore -OMISSIS-, vistata dal Responsabile dell'U.O.C. istruttorie contenziosi amministrativi -OMISSIS-, di protocollo sconosciuto, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS-: PER L’ANNULLAMENTO: a) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.07.2021 notificata al sig. -OMISSIS- in data 16.11.2021 avente ad oggetto “ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 comma 3 del D.P.R. 380/01 per opere abusive eseguite in Napoli, -OMISSIS-”; b) per quanto occorra del verbale di sopralluogo n. -OMISSIS- del 20.11.2020, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); c) per quanto occorra, dell’istruttoria compiuta dal tecnico istruttore -OMISSIS-, vistata dal Responsabile dell’U.O.C. istruttorie contenziosi amministrativi -OMISSIS-, di protocollo sconosciuto, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO (in virtù dei presenti motivi aggiunti): e) della nota del Comune di Napoli – Dipartimento Sicurezza Servizio Polizia Locale – U.O.T.E. prot. -OMISSIS- con cui il Comandante di Reparto -OMISSIS-. trasmetteva il verbale il sopralluogo eseguito da personale della U.O. Avvocata coadiuvato da personale tecnico del Comune di Napoli del 18.09.2020, mai comunicata né notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito della stessa da parte del Comune di Napoli in data 10.10.2024; f) del verbale della Polizia Municipale di Napoli U.O. Avvocata di sopralluogo congiunto con personale tecnico del 18.09.2020 ore 10.15, mai comunicato né notificato e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito dello stesso da parte del Comune di Napoli in data 10.10.2024; g) del verbale della Polizia Municipale di Napoli U.O. Avvocata di “spontanee dichiarazioni” del 18.09.2020 ore 10.45, mai comunicato né notificato e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito dello stesso da parte del Comune di Napoli in data 10.10.2024; h) della nota del Comune di Napoli – Polizia Municipale U.O. Avvocata prot. -OMISSIS- -OMISSIS- con cui veniva riferito che “[…] Visto che all'interno dell'appartamento si evidenzia un soppalco di non recente fattura ove necessita la specifica competenza dei tecnici comunali per l'individuazione dello stesso si effettuerà sopralluogo congiunto a data da destinarsi”, mai comunicata né notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito della stessa da parte del Comune di Napoli in data 10.10.2024; i) del verbale del S.A.P.L. – Polizia Municipale di Napoli, U.O. Avvocata, di sopralluogo del 12.09.2020 ore 11.45, già impugnato con il ricorso principale; l) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001, relativo a un soppalco abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine comunale di ripristino riguardante un soppalco di circa 40 mq, posto a circa 3 metri dal solaio di calpestio e a circa 1,90 metri dal solaio di copertura, suddiviso con tramezzature e dotato di servizi igienici a uso abitativo. Ha dedotto, anzitutto, violazione degli artt. 3, 7 e 8 l. 241/1990, difetto e incongruità della motivazione, errore sui presupposti e mancata allegazione dei verbali richiamati. Ha lamentato, inoltre, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Infine, ha sostenuto che il soppalco fosse preesistente all'acquisto dell'immobile e realizzato negli anni Ottanta, sicché le norme tecniche della variante per il centro storico, adottate nel 1999 e relative alle distanze dalle pareti finestrate, non sarebbero state applicabili. Con motivi aggiunti ha impugnato verbali e note della Polizia municipale e dell'amministrazione, contestandone il contenuto fattuale, la riferibilità dei sopralluoghi e l'autenticità della firma apposta sulle dichiarazioni spontanee.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Quanto alla motivazione, ha ritenuto che l'ordine repressivo edilizio sia un atto vincolato, per il quale non occorre una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione; il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile nella conservazione dell'abuso. Non era quindi necessario allegare il verbale richiamato per dimostrare l'avvenuto annullamento del precedente verbale di sospensione dei lavori, circostanza comunque non idonea a escludere l'abusività dell'opera. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio, poiché l'esercizio del potere repressivo edilizio è doveroso e vincolato e non lascia spazio a una partecipazione procedimentale utile. Nel merito edilizio, il Collegio ha ritenuto decisiva la consistenza del soppalco: le dimensioni, la suddivisione interna, la presenza di servizi igienici e la destinazione abitativa comportano incremento di superficie e carico urbanistico, rendendo necessario il permesso di costruire, indipendentemente dalla contestazione sull'applicabilità temporale delle distanze dalle finestre. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro verbali e note aventi natura endoprocedimentale e meramente dichiarativa, privi di autonoma lesività e non suscettibili di impugnazione immediata; inoltre, le contestazioni sul contenuto delle attestazioni degli agenti di polizia municipale riguardavano fatti assistiti dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e avrebbero dovuto essere proposte mediante querela di falso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base dell'ordine di ripristino impugnato per opere abusive.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta perché l'ordine repressivo edilizio è atto vincolato e non richiede la comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina illegittimità dell'ordine repressivo edilizio, in ragione della natura vincolata e doverosa del potere esercitato.
art. 26 della Variante per il centro storico
Prevede, secondo il provvedimento impugnato, il rispetto della distanza di 1,50 metri dalle pareti finestrate; il TAR non ha dovuto risolvere definitivamente la questione della sua applicabilità temporale, ritenendo comunque necessaria una verifica edilizia abilitativa per le caratteristiche del soppalco.
art. 2700 c.c.
Le rilevazioni contenute nei verbali redatti dagli agenti di polizia municipale, quali pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati come avvenuti in loro presenza.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Il verbale della polizia municipale è privo di autonoma lesività; gli effetti giuridici conseguono al formale atto dell'autorità amministrativa che recepisce gli esiti degli accertamenti.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione o di ripristino conseguente all'accertamento di un abuso edilizio è un atto vincolato e doveroso: non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, né la comparazione con gli interessi privati, e il decorso del tempo non consolida un affidamento tutelabile nella conservazione dell'abuso.
- Per l'adozione di un provvedimento repressivo edilizio vincolato non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, quando la partecipazione del destinatario non potrebbe incidere sull'esito obbligato dell'accertamento e della misura ripristinatoria.
- La qualificazione edilizia di un soppalco deve essere compiuta in concreto in relazione a dimensioni, caratteristiche e destinazione: un manufatto di rilevanti dimensioni, suddiviso con tramezzi, dotato di servizi igienici e destinato all'uso abitativo, incrementa la superficie e il carico urbanistico e richiede il permesso di costruire.
- I verbali della polizia municipale che si limitano a documentare sopralluoghi, rilevazioni e dichiarazioni hanno natura endoprocedimentale e meramente dichiarativa, non sono autonomamente lesivi e non sono immediatamente impugnabili davanti al giudice amministrativo; la lesività deriva dall'eventuale successivo provvedimento amministrativo.
- Le contestazioni relative ai fatti attestati in un verbale redatto da pubblici ufficiali, assistiti dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c., non possono essere svolte con una mera censura di inattendibilità nel giudizio amministrativo, ma richiedono la proposizione della querela di falso nei casi previsti.
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