Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/11/2017 n. 27017 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2001, il reddito d'impresa della società ai fini IRAP e IVA, imputandolo pro quota ai soci ai fini IRPEF. I contribuenti contestavano, tra l'altro, che l'Ufficio non avesse esaminato la documentazione prodotta a fine ottobre 2008, la validità degli avvisi notificati a una società già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, la mancata riunione dei giudizi e l'asserita tardività della notifica.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi per l'unicità sostanziale della controversia e il necessario litisconsorzio tra società e soci. Ha rigettato i ricorsi dei tre soci, ritenendo infondate le contestazioni sulla valutazione della documentazione, sulla mancata riunione e sull'eccezione di nullità proposta tardivamente; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione delle norme violate e la questione sulla tardività della notifica, sollevata solo con memoria, è stata dichiarata inammissibile. Quanto alla società, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza, poiché la società si era estinta nel 2002, prima della notifica dell'accertamento e dell'inizio del giudizio, ed era quindi priva di capacità e legittimazione processuale: la causa non poteva essere proposta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    ragionevole durata del processo

    Consente di privilegiare la riunione dei giudizi, anziché la loro nullità e il rinvio, quando ciò evita formalità inutili senza compromettere il contraddittorio.

  • Articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    diritto a un processo equo e a un ricorso effettivo

    Sono richiamati quale fondamento del principio di ragionevole durata del processo e dell'esigenza di evitare attività processuali meramente formalistiche.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    annullamento senza rinvio della sentenza

    Si applica quando viene accertato che la causa non poteva essere proposta, come nel caso di una società già estinta prima dell'instaurazione del giudizio.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano indicato puntualmente le norme che ritenevano violate.

  • Art. 378 c.p.c.

    memorie nel giudizio di legittimità

    Le memorie non possono introdurre nuove eccezioni o ampliare le originarie argomentazioni, perché ciò lederebbe il diritto di difesa della controparte.

  • Art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come richiamato nella decisione

    La decisione precisa che il riferimento corretto era al D.P.R. n. 600/1973

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente; la disposizione consente l'accertamento induttivo quando le scritture contabili non siano disponibili per causa di forza maggiore.

  • D.P.R. n. 600/1973

    accertamento induttivo in caso di indisponibilità delle scritture contabili per causa di forza maggiore

    La norma è stata richiamata dai ricorrenti in modo non pertinente rispetto alla censura formulata.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 4060/2010

    La cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali o di persone ne determina l'estinzione

    L'estinzione comporta il venir meno della soggettività, della capacità processuale e della legittimazione della società.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 14815/2008

    litisconsorzio necessario tra società di persone e soci

    Le controversie sulla rettifica del reddito della società di persone e sulla conseguente imputazione ai soci devono essere trattate considerando l'unitarietà sostanziale del rapporto.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la sua estinzione; un accertamento notificato successivamente e un giudizio iniziato contro la società estinta possono essere colpiti dal difetto originario di capacità e legittimazione processuale.
  • Nelle società di persone, la rettifica del reddito sociale e la conseguente imputazione pro quota ai soci costituiscono normalmente una controversia unitaria: società e soci sono litisconsorti necessari e, quando i giudizi siano sostanzialmente identici e trattati parallelamente, la riunione può sanare la separata trattazione.
  • Le eccezioni specifiche, come la nullità dell'atto per notifica a una società estinta, devono essere dedotte tempestivamente nel primo grado; non possono essere introdotte per la prima volta in appello se non erano già comprese nella domanda originaria.
  • Nel giudizio di cassazione non è possibile introdurre questioni nuove o integrare sostanzialmente i motivi tramite memorie successive: le censure devono essere formulate in modo completo e preciso nel ricorso.
  • La produzione documentale effettuata prima dell'emissione dell'avviso, anche a ridosso della sua data, non dimostra di per sé che l'Ufficio non abbia esaminato i documenti; occorre provare concretamente l'omessa valutazione.
  • La soccombenza può essere differenziata: i soci possono vedere rigettate le proprie impugnazioni mentre la società estinta può ottenere una cassazione senza rinvio per una ragione processuale autonoma. In tal caso, l'annullamento dell'atto processuale relativo alla società non comporta automaticamente l'annullamento degli accertamenti rivolti ai soci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.