Cassazione Penale, Ordinanza n. 04063/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso una sentenza della Corte d'appello emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. La difesa dell'imputato contestava la tenuta della motivazione, in particolare in relazione alla misura della pena irrogata. La Corte di cassazione rileva però che, nel caso di sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile solo se investe questioni relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo; sono invece inammissibili doglianze che mirino a contestare la motivazione sulla misura della pena concordata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. fuori dai casi consentiti. Ha precisato che il controllo di legittimità è limitato ai profili della formazione del consenso al concordato, del consenso del pubblico ministero e dell'eventuale difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo, mentre non è consentito censurare nel merito la motivazione sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto concordato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, in combinato disposto con l'art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per dedurre vizi attinenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono ammissibili censure che mirano a contestare la motivazione della sentenza concordata in punto di determinazione della pena, poiché ciò esula dai limiti del sindacato di legittimità sul concordato in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, c.p.p., la decisione può essere resa con procedura semplificata e non partecipata, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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