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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38064/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato ascritto in concorso ex art. 110 c.p. e art. 189, commi 1 e 6, cod. strada, per un fatto avvenuto il 27 novembre 2021 a Riccione. Secondo la ricostruzione richiamata in sentenza, dopo l'apertura della portiera del veicolo l'imputato aveva visto la caduta della persona offesa al suolo; pur avendo appreso che vi era stato anche un danno fisico oltre al danno alla bicicletta, si era poi allontanato dal luogo, rifiutando di fornire le proprie generalità per il risarcimento e impedendo che fosse fotografato il mezzo su cui viaggiava. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per asserito travisamento della prova e insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo motivo, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte territoriale aveva congruamente motivato sia sulla sussistenza dell'elemento oggettivo sia su quello soggettivo del reato, valorizzando la diretta percezione della caduta della persona offesa e la successiva condotta di allontanamento e sottrazione all'identificazione. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, poiché la condotta era consistita nell'allontanamento volontario dopo l'evento, nel rifiuto di fornire le generalità e in un atteggiamento intimidatorio nei confronti della vittima. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; nel caso concreto il reato è stato contestato in concorso con altri soggetti non ulteriormente specificati nel testo.

  • art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma del codice della strada contestata per il fatto di non essersi fermato e/o di non aver prestato gli adempimenti dovuti dopo il sinistro con danni alla persona.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione.

  • art. 131-bis c.p.

    invocato per ottenere il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, negata perché la condotta non era di modesta offensività.

Massime di principio

  • Nel reato contestato ai sensi dell'art. 189 cod. strada, la sussistenza dell'elemento soggettivo può desumersi dalla diretta percezione dell'evento e dalla consapevole scelta di allontanarsi senza adempiere agli obblighi conseguenti al sinistro.
  • La prova dell'elemento soggettivo e dell'illecito non è infirmata, in sede di legittimità, da una mera diversa lettura delle emergenze di fatto quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e coerente.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incompatibile con condotte connotate da allontanamento volontario dopo l'evento, rifiuto di farsi identificare e atteggiamenti diretti a ostacolare la vittima nell'acquisizione dei dati necessari al risarcimento.
  • Quando il ricorso per cassazione ripropone censure già disattese in appello senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, esso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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