Sentenza n. 121/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento dell'ingiunzione di sgombero n. 10 del 5.4.2023 avente ad oggetto l'ordine di rimuovere la struttura costituita da una “tenda” con copertura in PVC, pannelli in plexiglass e teli laterali avvolgibili motorizzati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di sgombero n. 10 del 5 aprile 2023, adottata ai sensi degli artt. 36 e 54 del Codice della navigazione, relativa a una struttura costituita da una tenda con copertura in PVC, pannelli in plexiglass e teli laterali avvolgibili motorizzati
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare della struttura)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'ingiunzione di sgombero adottata sul presupposto dell'abusività della struttura esterna. La controversia riguarda la qualificazione dell'opera: secondo il ricorrente, essa costituisce una pergotenda o comunque un'opera di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici riconducibile all'attività edilizia libera, e non una ristrutturazione edilizia o una nuova costruzione soggetta a titolo abilitativo. Il TAR ha rilevato che la medesima opera era stata oggetto di una distinta ordinanza comunale di ripristino ex art. 33 d.P.R. 380/2001, impugnata in altro giudizio tra le stesse parti e definita con sentenza passata in giudicato, che aveva escluso la natura abusiva dell'intervento. La precedente decisione aveva valorizzato la prevalenza funzionale della tenda rispetto alla struttura di sostegno, la retrattilità degli elementi di copertura e chiusura e l'assenza di una stabile creazione di volume o superficie. L'Autorità portuale non ha prodotto gli atti del procedimento e si è costituita con memoria di mero stile.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'ingiunzione di sgombero è stata annullata. Il TAR ha ritenuto vincolante, ai sensi dell'art. 2909 c.c., la regola del caso concreto stabilita dalla precedente sentenza passata in giudicato, poiché vi era coincidenza dell'intervento e delle parti. In applicazione di tale accertamento, ha escluso la natura abusiva dell'opera, qualificandola come intervento riconducibile all'attività edilizia libera ex art. 6 d.P.R. 380/2001. Il giudice ha richiamato l'orientamento secondo cui la pergotenda non richiede permesso di costruire quando la tenda costituisce l'opera principale, mentre la struttura è meramente accessoria e gli elementi di copertura o chiusura sono amovibili e retraibili, senza creare uno spazio chiuso stabilmente configurato né alterare sagoma e prospetto. Ha inoltre considerato indicativa di tale linea interpretativa la successiva introduzione della lettera b-ter) nell'art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001. L'Autorità di Sistema Portuale è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per spese e compensi, oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
artt. 36 e 54 Codice della navigazione
Costituiscono la base normativa dell'ingiunzione di sgombero adottata dall'Autorità portuale nei confronti dell'opera ritenuta abusiva.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Riguarda la distinta ordinanza comunale di ripristino relativa alla medesima opera, il cui annullamento con sentenza passata in giudicato ha inciso sulla presente controversia.
art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001
Consente di ricondurre all'attività edilizia libera le opere che, per caratteristiche strutturali e funzionali, costituiscono opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici senza stabile creazione di volume o superficie.
art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001
opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera
La disposizione sopravvenuta è stata valorizzata come indicativa dell'evoluzione legislativa volta a escludere, per opere aventi tali caratteristiche, la necessità di un titolo edilizio.
art. 2909 c.c.
Impone di considerare vincolante l'accertamento contenuto nella precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e avente a oggetto il medesimo intervento.
art. 2 c.p.a.
Richiama il principio di collaborazione processuale, valorizzato in relazione all'obbligo dell'amministrazione di cooperare alla corretta definizione del giudizio.
art. 46 c.p.a.
Richiamato con riguardo all'obbligo dell'amministrazione resistente di produrre gli atti e i documenti del procedimento.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha accertato, tra le stesse parti, la natura non abusiva di un determinato intervento edilizio, tale accertamento vincola il giudice in un successivo giudizio relativo a un diverso provvedimento amministrativo riferito al medesimo intervento.
- Una pergotenda o opera analoga è riconducibile all'attività edilizia libera quando la tenda costituisce l'opera principale, la struttura svolge una funzione meramente accessoria di sostegno e gli elementi di copertura o chiusura sono amovibili e retraibili, senza creare stabilmente nuovo volume o superficie né uno spazio chiuso configurato in modo permanente.
- La qualificazione dell'opera come attività edilizia libera va effettuata in base alle sue caratteristiche strutturali e funzionali effettive: la presenza di una struttura di sostegno, anche fissa, non determina di per sé la necessità di un titolo edilizio se essa rimane accessoria rispetto alla tenda e necessaria al suo sostegno o alla sua estensione.
- La successiva introduzione dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 380/2001, pur non applicandosi retroattivamente quale disciplina dell'intervento pregresso, può costituire elemento interpretativo della linea legislativa diretta a ricondurre determinate opere di protezione solare all'edilizia libera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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