Cassazione Civile, Ordinanza n. 25457/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato sinteticamente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito del contribuente per gli anni 2007 e 2008. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nelle more presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, documentando il versamento delle rate dovute fino alla sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19. Successivamente dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva l'estinzione del processo con compensazione delle spese. L'Agenzia delle Entrate, ritualmente informata, non svolgeva contestazioni.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata e della successiva rinuncia al ricorso, rilevando che l'istanza con la documentazione dei versamenti era stata notificata all'Agenzia delle Entrate senza opposizioni. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Ha inoltre posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate, richiamando la disciplina speciale sulla lite estinta per definizione agevolata, e ha escluso ogni provvedimento sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 perché l'estinzione è derivata da circostanze sopravvenute.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
È la base normativa dell'accertamento sintetico del reddito contestato al contribuente.
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
Consente la definizione agevolata della lite fiscale, su cui il ricorrente ha fondato l'istanza sopravvenuta.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
"le spese dei processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
In caso di definizione agevolata con estinzione del giudizio, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in coordinamento con la disciplina speciale per confermare che, nel processo tributario estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non trova applicazione quando l'estinzione del giudizio deriva da circostanze sopravvenute alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione tributario, interviene una definizione agevolata della lite ritualmente documentata e non contestata dalla controparte, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere ed estinto il processo.
- La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la definizione agevolata e in assenza di contestazioni della parte intimata, consolida l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Nella lite tributaria estinta per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Se l'estinzione del giudizio deriva da eventi sopravvenuti alla proposizione del ricorso, non va disposto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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