Cassazione Penale, Ordinanza n. 21955/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Un detenuto aveva chiesto di essere autorizzato ad acquistare un tegame del diametro di 22 cm, oltre a quello già in dotazione nella casa circondariale. La Direzione dell'istituto aveva negato l'autorizzazione; il magistrato di sorveglianza, investito del reclamo, lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la pretesa non incidesse su un diritto soggettivo assimilabile, ma su un interesse privo di tutela giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen., con conseguente decisione de plano. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 35-bis, 69, comma 6, ord. pen. e 666 c.p.p., sostenendo che il magistrato non avrebbe potuto decidere de plano senza attivare il contraddittorio, poiché la posizione incisa dal provvedimento sarebbe stata un diritto soggettivo, in particolare connesso alla sana alimentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reclamo come reclamo generico, perché la pretesa del detenuto non integrava un diritto soggettivo tutelabile ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen. ma una questione estranea alle ipotesi di tutela giurisdizionale previste. Ne consegue che il provvedimento del magistrato di sorveglianza, che ha deciso de plano la inammissibilità, non era impugnabile. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei ad escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 35 bis ord. pen.
Il reclamo ex art. 35-bis è esperibile solo a fronte della deduzione di una posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto soggettivo e correlata a un comportamento dell'amministrazione penitenziaria; in difetto, il reclamo va qualificato come generico e il provvedimento che lo decide non è impugnabile.
art. 35 ord. pen.
La domanda che non rientra nelle previsioni di tutela giurisdizionale specifica va ricondotta al reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen.
art. 69, comma 6, ord. pen.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione del contraddittorio, ma la Corte la ritiene non decisiva perché manca una posizione giuridica soggettiva tutelabile nei termini prospettati.
art. 666 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio; la Corte esclude che trovi applicazione in presenza di un reclamo correttamente qualificato come generico e dichiarato inammissibile de plano.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186 del 2000
Viene richiamata come parametro per la condanna alla cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, il giudice deve verificare preliminarmente se la pretesa del detenuto integri una posizione di diritto soggettivo effettivamente correlata alla condotta dell'amministrazione penitenziaria; solo in tal caso si attiva la tutela giurisdizionale tipica.
- Se la pretesa non riguarda un diritto soggettivo tutelabile, il reclamo deve essere qualificato come reclamo generico ai sensi dell'art. 35 ord. pen. e il provvedimento che lo definisce non è impugnabile.
- La censura in cassazione che si fondi sulla pretesa violazione del contraddittorio è infondata quando il giudice di sorveglianza abbia correttamente dichiarato l'inammissibilità di un reclamo generico, poiché in tale evenienza la decisione de plano è consentita.
- La doglianza è inammissibile o comunque infondata quando non si confronta specificamente con la ratio della decisione impugnata, cioè con l'insussistenza del diritto soggettivo dedotto.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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