Sentenza del 22/07/2015 n. 15429 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, relativo a omessi o tardivi versamenti IVA, si perfezionasse soltanto con il pagamento tempestivo e integrale di tutte le rate indicate nella dichiarazione integrativa. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio l'incompatibilità del condono con il diritto dell'Unione europea, poiché la rinuncia alle sanzioni IVA pregiudica la corretta riscossione dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha affermato che il condono ex art. 9-bis non era comunque applicabile all'IVA perché incompatibile con l'ordinamento eurounitario. In via ulteriore, ha precisato che, sul piano interno, il condono clemenziale si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate: il pagamento della sola prima rata non è sufficiente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, senza sanzioni.
La disposizione configura un condono clemenziale e non premiale. Il beneficio si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto, anche se rateizzato; il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 15 e 16
Si riferiscono a fattispecie di condono premiale nelle quali, secondo specifiche previsioni normative, il beneficio può conservarsi anche in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima. Tali regole eccezionali non sono applicabili analogicamente all'art. 9-bis.
Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE
È stata interpretata nel senso che gli Stati membri non possono rinunciare in modo generalizzato alla riscossione di imposte e sanzioni IVA quando ciò comprometta la corretta applicazione e riscossione dell'imposta.
Art. 10 del Trattato CE
Impone al giudice nazionale di garantire l'effettività del diritto dell'Unione e di disapplicare d'ufficio la norma interna incompatibile, anche in assenza di una specifica deduzione delle parti.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Per i condoni qualificati come clemenziali, il contribuente deve rispettare integralmente il piano di pagamento previsto: il versamento della sola prima rata non consolida il beneficio, salvo un'espressa disposizione normativa contraria.
- Le norme che mantengono il condono nonostante il mancato pagamento delle rate successive, previste per specifiche forme di condono premiale, hanno natura eccezionale e non possono essere estese ad altre fattispecie per analogia.
- Un beneficio fiscale che comporti la rinuncia dello Stato alla riscossione di imposta o sanzioni IVA può essere disapplicato se incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
- Il giudice nazionale può rilevare d'ufficio il contrasto tra una disciplina interna e il diritto dell'Unione europea, anche quando la questione non sia stata specificamente sollevata dalle parti.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra il perfezionamento formale della domanda di definizione e il perfezionamento effettivo del beneficio, che può dipendere dal pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto.
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