Ordinanza n. 654/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del V Settore Edilizia Privata nr. 467 Reg. Prot. 0063434 del 04.12.2025, notificata in data 08.01.2026; - dell’ordinanza nr. 476 Reg. Prot. 0064315 del 10.12.2025, notificata in data 08.01.2026; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il verbale di contestazione illecito amministrativo del 10 marzo 2025, redatto dagli Agenti di Polizia Municipale di Pompei (NA) recante numero 06/C notificato in data 24/03/2025, elevato dal Comune di Pompei Comando Polizia Municipale Nucleo Polizia Commerciale-Nucleo Antievasione con contestuale irrogazione della sanzione amministrativa per euro 2.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di rimessione in pristino relative ad abusi edilizi, fondate su un verbale di accertamento contestato con querela di falso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato due ordinanze del Comune di Pompei, aventi ad oggetto la rimessione in pristino per abusi edilizi, nonché gli atti presupposti e, in particolare, il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo del 10 marzo 2025, con il quale era stata contestata la violazione e irrogata una sanzione amministrativa di euro 2.000,00. Il verbale e l'accertamento posto a fondamento delle ordinanze sono stati contestati dalla ricorrente mediante querela di falso proposta dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata. Nel giudizio cautelare è stata quindi dedotta, per quanto emerge dall'ordinanza, la rilevanza della falsità del verbale quale questione pregiudiziale rispetto alla verifica della legittimità delle ordinanze di rimessione in pristino.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia delle ordinanze di demolizione o rimessione in pristino impugnate. Ha ritenuto che la querela di falso proposta davanti al Tribunale civile di Torre Annunziata riguardi una questione pregiudiziale, poiché l'accertamento contestato costituisce il presupposto essenziale degli atti comunali impugnati; sussistono pertanto i presupposti per sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.a., comma 4, in attesa della definizione della querela di falso. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario sospendere l'efficacia delle ordinanze per bilanciare gli interessi contrapposti e conservare la res adhuc integra nelle more della definizione delle questioni pendenti. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare incidentale.
art. 77, comma 4, c.p.a.
Consente la sospensione del giudizio quando la decisione dipende dalla definizione di una controversia pregiudiziale, nella specie la querela di falso proposta davanti al giudice civile.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un provvedimento amministrativo dipende essenzialmente dall'accertamento contenuto in un atto pubblico o in un verbale oggetto di querela di falso davanti al giudice civile, la questione di falso può assumere carattere di pregiudizialità e giustificare la sospensione del giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 77 c.p.a.
- Qualora sia pendente una controversia pregiudiziale idonea a incidere sul presupposto essenziale del provvedimento amministrativo impugnato, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l'efficacia dell'atto per conservare integra la situazione giuridica e materiale nelle more della definizione della controversia pregiudiziale.
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