Sentenza n. 461/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento dell’efficacia della Delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. -OMISSIS-, pubblicata in data 03.04.2025, avente ad oggetto “Conferimento dell'incarico di dirigente titolare del Dipartimento Amministrazione, patrimonio e Contabilità al Dott. -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Garante che ha conferito a un soggetto estraneo ai ruoli dell'Autorità l'incarico triennale, rinnovabile, di dirigente titolare del Dipartimento amministrazione, patrimonio e contabilità
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dirigente ricorrente ha dedotto l'illegittimità del conferimento esterno, sostenendo di avere titolo a rientrare nell'ufficio precedentemente diretto o, almeno, a essere valutato mediante una previa procedura di interpello interno. Le associazioni sindacali hanno lamentato la lesione dell'interesse collettivo dei dirigenti di ruolo, per l'omessa verifica della disponibilità di professionalità interne, la violazione dei principi di trasparenza e comparazione nell'accesso agli incarichi dirigenziali e il pregiudizio alle aspettative di carriera, oltre al contrasto con gli artt. 19 e 36 del d.lgs. n. 165/2001 e all'eccesso di potere. Il Garante ha eccepito il difetto di interesse del dirigente, non titolare di un diritto alla conservazione del precedente incarico, e il difetto di legittimazione delle associazioni, non avendo allegato una lesione diretta, concreta e comune all'intera categoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, sebbene il dispositivo utilizzi il termine improcedibile, per difetto di interesse ad agire del dirigente e carenza di legittimazione delle associazioni sindacali. Il dirigente comandato conserva il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza, ma non ha diritto alla conservazione del medesimo ufficio o incarico dirigenziale, né può pretendere uno specifico incarico al rientro. L'interesse dedotto è stato ritenuto non attuale e concreto, anche perché la dotazione organica del Garante presentava posti dirigenziali vacanti e non risultava esclusa la possibilità di assegnare al ricorrente altro incarico conforme alla professionalità. Non è stato ravvisato neppure un pregiudizio economico, poiché il sistema interno di progressione era fondato sull'anzianità di servizio e non sulla specifica funzione dirigenziale. Le associazioni sindacali non hanno dimostrato una lesione diretta di un interesse omogeneo comune all'intera categoria: non possono agire per il mero ripristino della legalità o per la tutela astratta dei principi generali. Il conferimento esterno risultava inoltre motivato con riferimento alla particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Autorità, rispettava i limiti percentuali e temporali dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e non risultava lesivo delle concrete aspettative dei dirigenti interni. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti [...] entro il limite [...] dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia [...] a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione.
Il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni è legittimo se rispetta i limiti percentuali e temporali previsti e reca un'esplicita motivazione sulla particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione.
art. 9, commi 2 e 3, Regolamento del Garante n. 1/2000
Il Garante conferisce gli incarichi di direzione delle unità organizzative di primo livello di regola a personale compreso nel ruolo organico [...] salvo casi motivati legati alla specifica professionalità richiesta per alcune unità organizzative.
La regola del conferimento degli incarichi ai dirigenti di ruolo ammette eccezioni motivate quando sia richiesta una specifica professionalità non disponibile internamente.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione ad agire.
art. 81 c.p.c.
Nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Le associazioni sindacali non possono sostituirsi processualmente ai singoli associati agendo per interessi individuali o per posizioni non omogenee dell'intera categoria.
art. 46, Regolamento interno n. 2/2000
È richiamato per evidenziare che la progressione economica del personale dell'Autorità dipende dall'anzianità di servizio e non dalla specifica posizione funzionale dirigenziale.
Adunanza plenaria, sentenza n. 9/2015
Nel processo amministrativo un'associazione può intervenire in giudizio solo se gli effetti del provvedimento abbiano leso in modo diretto il suo scopo istituzionale e se l'interesse tutelato sia comune a tutti gli associati.
La legittimazione associativa richiede una lesione diretta dello scopo istituzionale e un interesse comune a tutti gli associati.
Adunanza plenaria, sentenza n. 4/2019
Le associazioni sindacali [...] sono legittimate a stare [...] in giudizio solo quando venga invocata la lesione di un interesse omogeneo comune all'intera categoria.
L'associazione di categoria è legittimata soltanto per interessi collettivi omogenei dell'intera categoria, non per questioni riguardanti singoli iscritti o gruppi con interessi potenzialmente contrapposti.
Massime di principio
- Il dirigente pubblico collocato in posizione di comando conserva il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza, ma, in assenza di una specifica previsione normativa, non ha diritto alla conservazione dell'incarico o dell'ufficio precedentemente ricoperto, né al conferimento di uno specifico incarico al rientro.
- L'interesse a impugnare il conferimento di un incarico dirigenziale deve essere concreto e attuale; non sussiste quando il dirigente comandato deduca soltanto la possibilità futura di rientrare e di ottenere un determinato incarico, senza dimostrare un pregiudizio attuale all'inquadramento o al trattamento economico.
- Le associazioni sindacali sono legittimate ad agire nel processo amministrativo solo quando deducano una lesione diretta, concreta e attuale di un interesse collettivo omogeneo comune all'intera categoria e coerente con lo scopo statutario; non possono agire per il mero ripristino astratto della legalità o per interessi riferibili a singoli iscritti.
- Il conferimento di un incarico dirigenziale a un soggetto esterno è ammissibile quando l'amministrazione motivi esplicitamente sulla particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta e non rinvenibile nei propri ruoli e rispetti i limiti percentuali e temporali stabiliti dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
- La scelta dell'amministrazione di sostituire un incarico ad interim con un incarico dirigenziale stabile può essere giustificata dall'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità organizzativa, senza che il dirigente temporaneamente assente possa pretendere la protrazione dell'interim o la conservazione del precedente posto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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