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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-215/21

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 settembre 2022. — Zulima contro Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito revolving – Carattere abusivo della clausola relativa al tasso di interesse corrispettivo – Azione proposta da un consumatore e diretta all’accertamento della nullità di tale contratto – Adempimento stragiudiziale delle richieste di tale consumatore – Spese sostenute di cui deve farsi carico detto consumatore – Principio di effettività – Normativa nazionale idonea a dissuadere il medesimo consumatore dall’esercitare i diritti conferiti dalla direttiva 93/13/CEE. — Causa C-215/21

Giurisprudenza europea62021CJ0215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte si pronuncia su una regola spagnola in tema di spese processuali applicabile quando il professionista soddisfa fuori dal processo le richieste del consumatore in una controversia su clausole abusive. Pur riconoscendo che la disciplina delle spese rientra nell’autonomia processuale nazionale, la Corte precisa che essa deve rispettare il principio di effettività della direttiva 93/13. Ne deriva che la normativa è compatibile con il diritto UE solo se il giudice può considerare la malafede del professionista e, se del caso, porre a suo carico le spese.

Spese processuali in caso di adempimento stragiudiziale in una controversia su clausole abusive: compatibilità con il principio di effettività della direttiva 93/13/CEE

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, letti alla luce del principio di effettività, ostino a una normativa processuale nazionale che, quando il professionista soddisfa stragiudizialmente le richieste del consumatore in una causa sulle clausole abusive, impone al consumatore di sopportare le proprie spese senza consentire al giudice di tenere conto della previa diffida e dell’eventuale malafede del professionista ai fini della condanna alle spese.

Principio di diritto

La Corte afferma che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato con il principio di effettività, non ostano a una normativa nazionale secondo cui, se il professionista adempie stragiudizialmente alle richieste del consumatore in una causa sulle clausole abusive, il consumatore può dover sopportare le proprie spese; tuttavia il giudice nazionale deve poter tener conto imperativamente dell’eventuale malafede del professionista e, se del caso, condannarlo alle spese del procedimento, perché una regola che ignori tale elemento creerebbe un ostacolo sostanziale all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 22 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
  • Articolo 394, paragrafo 1, della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
  • Articolo 395, paragrafi 1 e 2, della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
  • Articolo 1303 del Código Civil

Spese processuali in caso di adempimento stragiudiziale nelle controversie su clausole abusive

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Juzgado de Primera Instancia n.° 2 de Las Palmas de Gran Canaria in una controversia tra una consumatrice e un ente creditizio relativa a un contratto di credito revolving. Il giudizio verteva sul carattere abusivo di una clausola sul tasso di interesse corrispettivo e, soprattutto, sulla disciplina delle spese quando il professionista soddisfa le richieste del consumatore al di fuori del processo.

Fatti e procedimento principale

La consumatrice aveva diffidato preventivamente la banca a risolvere il contratto e a rimborsare le somme indebitamente percepite. Dopo il rifiuto, aveva promosso un’azione di nullità del contratto: in via principale per usura secondo il diritto nazionale, in subordine per abusività della clausola ai sensi della direttiva 93/13.

Nel corso del giudizio la convenuta ha chiesto la cancellazione dal ruolo sostenendo di aver soddisfatto stragiudizialmente le domande, avendo risolto il contratto e rimborsato le somme dovute. Il giudice spagnolo ha rilevato che, in base all’articolo 22 della LEC, l’estinzione del processo per adempimento stragiudiziale comporta in linea di principio che non vi sia condanna alle spese e che non sembri possibile valorizzare la precedente condotta del professionista, pur in presenza di diffide rimaste senza esito.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se tale disciplina processuale costituisca un ostacolo significativo che dissuade i consumatori dall’esercitare i diritti loro riconosciuti dalla direttiva 93/13, in contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva, letti alla luce del principio di effettività.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, relativo ai mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
  • l’articolo 267 TFUE, sul rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, come parametro di tutela giurisdizionale effettiva.

Sul piano interno vengono menzionati gli articoli 22, 394 e 395 della LEC e l’articolo 1303 del Código Civil.

Valutazione della competenza e ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di incompetenza e irricevibilità. Osserva che, sebbene la disciplina sulle spese sia materia di diritto processuale nazionale, essa incide sull’effettività dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13, poiché i costi del giudizio possono dissuadere il consumatore dal far valere i propri diritti. La questione non è ipotetica e riguarda direttamente la compatibilità della normativa spagnola con il diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che, in assenza di una disciplina UE specifica, le modalità processuali rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, ma devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività. Nel caso di specie è solo il principio di effettività a essere in discussione.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che una regola sulle spese è incompatibile con la direttiva 93/13 se crea un ostacolo sostanziale all’esercizio del diritto del consumatore a un controllo giurisdizionale effettivo delle clausole abusive. In particolare, una disciplina che faccia dipendere la ripartizione delle spese solo dall’esito economico della causa o che lasci gravare sul consumatore il rischio delle spese anche quando il professionista era in malafede può scoraggiare l’azione giudiziaria.

Applicando tali principi, la Corte osserva che la normativa spagnola, così come descritta dal giudice del rinvio, imporrebbe al consumatore di sopportare le proprie spese anche se il professionista ha resistito alle diffide e ha poi soddisfatto le domande solo dopo l’introduzione del giudizio. Una simile regola, se interpretata in modo rigido senza considerare la malafede del professionista, crea un ostacolo sostanziale e viola il principio di effettività.

Tuttavia, la Corte accetta l’argomento del governo spagnolo secondo cui l’articolo 22 della LEC potrebbe essere interpretato conformemente al diritto dell’Unione nel senso di consentire al giudice di tener conto della malafede del professionista e, se del caso, condannarlo alle spese. Tale lettura salvaguarderebbe l’effettività della tutela dei consumatori.

Dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, non ostano a una normativa nazionale che, in caso di adempimento stragiudiziale delle richieste del consumatore, lo ponga a carico delle proprie spese, a condizione che il giudice adito tenga imperativamente conto dell’eventuale malafede del professionista e, se del caso, lo condanni alle spese del procedimento avviato dal consumatore.

Principio ricavabile

Nel contenzioso sulle clausole abusive, una regola nazionale sulle spese è compatibile con la direttiva 93/13 solo se non dissuade il consumatore dall’agire in giudizio; ciò richiede che il giudice possa valorizzare la condotta pregressa del professionista e, in presenza di malafede, porre a suo carico le spese anche quando egli abbia adempiuto dopo la proposizione della domanda.

Come è indicizzato

Materieclausole abusive nei contratti dei consumatoridiritto processuale civilespese processualicredito revolvingtutela giurisdizionale effettiva

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