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Sentenza

Sentenza n. 2367/2026 - Milano, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE della sentenza n. 615/2025 resa a definizione del procedimento n. r.g. 1088/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, pubblicata in 23.6.2025 e notificata in data 24.6.2025 – carta docente;

Giustizia amministrativa202600273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 615/2025 del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e dal 2021/2022 al 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione il beneficio e a pagare le spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza in data 24 giugno 2025, l’Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, notificato il 21 gennaio 2026. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché la rifusione delle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali non spontaneamente eseguiti.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta inutilmente decorso, consente la proposizione dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un’amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, anche del giudice ordinario, non sia stata eseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza entro un termine determinato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta, nell’eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione statale, può utilizzare anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora risultino incapienti i fondi dell’amministrazione debitrice.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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