Sentenza n. 3065/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 2818/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2818/2025, notificata al Ministero il 18 luglio 2025 e non impugnata, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale e con le modalità previste per il personale di ruolo. Deduceva l’inadempimento del Ministero e chiedeva l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione di cancelleria, e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre precisato la natura obbligatoria dell’incarico di ausiliario del giudice, i criteri e i termini per la liquidazione del compenso e le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta, nonché le spese connesse all’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- La mancata impugnazione del provvedimento giurisdizionale, comprovata dalla certificazione della cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni integrano i presupposti per l’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale e puntuale esecuzione del titolo entro un termine determinato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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