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Sentenza

Sentenza del 29/06/2015 n. 1497 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Disposizione di carattere generale - Statuto del contribuente - Termine per l'emissione dell'avviso di accertamento - Natura ordinatoria - Motivazione della ragioni urgenza - Approssimarsi del termine decadenziale e rilevanza degli importi accertati - Sufficienza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso perché emesso e notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. In particolare, è stata dedotta l'assenza o l'insufficienza delle ragioni di particolare urgenza che possono giustificare l'emanazione anticipata dell'atto.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 è stato qualificato come ordinatorio e non come termine previsto a pena di nullità dell'avviso. Inoltre, l'ufficio aveva indicato ragioni di particolare urgenza ritenute sufficienti, riferite all'approssimarsi del termine decadenziale per l'accertamento e alla rilevanza degli importi accertati. Pertanto, l'avviso emesso prima della scadenza del termine dilatorio è stato ritenuto valido.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste ... entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

    Il termine dilatorio di sessanta giorni non determina automaticamente la nullità dell'avviso emesso anticipatamente, poiché ha natura ordinatoria, salvo che la legge preveda espressamente una sanzione di nullità o che siano compromesse specifiche garanzie del contribuente. L'emanazione anticipata può comunque essere giustificata da ragioni di particolare urgenza, adeguatamente indicate nell'atto.

Massime di principio

  • La notifica di un avviso di accertamento prima dei sessanta giorni dalla chiusura della verifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto quando il termine è qualificato come ordinatorio.
  • L'Amministrazione deve tuttavia indicare nell'avviso ragioni concrete e specifiche di particolare urgenza; il mero richiamo generico all'urgenza può non essere sufficiente.
  • L'approssimarsi del termine di decadenza dell'azione accertativa può costituire una ragione valida, soprattutto se accompagnato dalla spiegazione dell'impossibilità di attendere il termine ordinario.
  • La rilevanza degli importi accertati può concorrere a giustificare l'urgenza, ma normalmente deve essere valutata insieme ad altri elementi concreti.
  • In casi analoghi, la difesa del contribuente dovrebbe concentrarsi sulla genericità o pretestuosità delle ragioni d'urgenza, sull'effettiva possibilità per l'ufficio di rispettare il termine e sull'eventuale compromissione del diritto di partecipazione.

Testo integrale

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