Cassazione Penale, Ordinanza n. 04512/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni personali stradali. Con l'unico motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la tenuità dovesse essere riconosciuta nonostante la condanna di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. fosse stata correttamente ed espressamente esclusa nei gradi di merito sulla base del disvalore oggettivo della condotta e del danno cagionato. Ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, sicché la censura era non scrutinabile utilmente in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590-bis c.p.
norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in sede di merito, richiamata come titolo della condanna confermata nei gradi precedenti
art. 131-bis c.p.
la Corte ribadisce che la causa di non punibilità può essere esclusa quando la motivazione di merito valorizza il disvalore oggettivo della condotta e l'entità del danno, con argomentazione logica e coerente
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è incensurabile in cassazione quando la sentenza di merito abbia motivato in modo logico e non contraddittorio, richiamando elementi sintomatici del non tenue disvalore del fatto, come la gravità oggettiva della condotta e l'entità del danno.
- La deduzione di un vizio di motivazione in tema di art. 131-bis c.p. non può tradursi in una rivalutazione del merito, se la decisione impugnata ha già esaminato gli indicatori normativi rilevanti e li ha apprezzati con motivazione coerente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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