Tribunale, Sentenza T-665/20
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 9 giugno 2021. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Prestito pubblico garantito dalla Germania in favore di Condor Flugdienst nel contesto della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Valutazione del danno – Nesso causale – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione. — Causa T-665/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato un aiuto tedesco a favore di Condor per compensare i danni da COVID-19. La censura accolta riguarda l’insufficiente motivazione sul nesso causale tra la pandemia e i costi aggiuntivi derivanti dal prolungamento della procedura di insolvenza di Condor. Pur annullando l’atto, il Tribunale ne ha sospeso gli effetti per un periodo limitato, in attesa di una nuova decisione della Commissione.
Annullamento della decisione della Commissione che aveva autorizzato, senza procedura formale, un aiuto di Stato tedesco a favore di Condor per la compensazione dei danni da COVID-19, per insufficienza di motivazione sul nesso causale tra evento eccezionale e danno compensato.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel dichiarare compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE un aiuto destinato a compensare i danni subiti da Condor per la pandemia di COVID-19, avesse adeguatamente motivato la decisione, in particolare quanto all’inclusione nel danno compensabile dei costi derivanti dal protrarsi della procedura di insolvenza; e, correlativamente, se tale valutazione lasciasse emergere dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento d’indagine formale.
Principio di diritto
La Commissione, quando approva senza avviare il procedimento formale un aiuto destinato a compensare danni ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, deve motivare in modo chiaro e sufficiente l’esistenza di un nesso causale diretto tra l’evento eccezionale e tutti i danni considerati compensabili. Se la decisione non spiega adeguatamente perché determinati costi, qui quelli connessi al protrarsi di una procedura di insolvenza preesistente, derivino direttamente dalle restrizioni di viaggio imposte per la COVID-19, la decisione è viziata da insufficienza di motivazione e va annullata; il Tribunale può tuttavia mantenere temporaneamente gli effetti dell’annullamento per esigenze di certezza del diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 264, secondo comma, TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento di procedura del Tribunale
Annullamento dell’autorizzazione di un aiuto di Stato a Condor per danni da COVID-19
Il Tribunale, in composizione ampliata, ha esaminato un ricorso diretto proposto da Ryanair DAC contro una decisione della Commissione che aveva ritenuto compatibile con il mercato interno un aiuto individuale concesso dalla Germania a Condor Flugdienst GmbH per compensare i danni causati dalle restrizioni di viaggio connesse alla pandemia di COVID-19. La sentenza riguarda l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e il controllo della motivazione della decisione della Commissione nel settore degli aiuti di Stato.
Fatti e procedimento
Condor, compagnia aerea charter con sede in Germania, si trovava già in procedura di insolvenza dal settembre 2019 a seguito della liquidazione del gruppo Thomas Cook, sua controllante. In tale contesto, la Germania aveva prima notificato e ottenuto l’approvazione di un aiuto al salvataggio sotto forma di prestito garantito dallo Stato. Successivamente, nell’aprile 2020, aveva notificato un ulteriore aiuto consistente in due prestiti garantiti e interessi sovvenzionati, destinato a compensare i danni direttamente sofferti da Condor per la cancellazione o riprogrammazione dei voli dovuta alle restrizioni di viaggio imposte durante la pandemia.
La Commissione, con decisione C(2020) 2795 final del 26 aprile 2020, ha qualificato la misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarandola compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Ryanair, concorrente di Condor sul mercato tedesco, ha proposto ricorso ex articolo 263 TFUE chiedendo l’annullamento della decisione.
Ricevibilità e legittimazione di Ryanair
Il Tribunale ha ricordato la distinzione tra fase di esame preliminare ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE e procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Gli “interessati” ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 sono legittimati a impugnare una decisione adottata senza apertura della fase formale quando intendono tutelare i propri diritti procedurali.
Poiché Ryanair è un concorrente di Condor, il Tribunale l’ha qualificata come “interessata” e ha riconosciuto la ricevibilità del ricorso nella parte in cui lamentava la violazione dei suoi diritti procedurali, in particolare il mancato avvio del procedimento formale. Il Tribunale ha altresì precisato che, per dimostrare tali dubbi, la ricorrente può invocare anche argomenti di merito idonei a mostrare l’erroneità della valutazione della Commissione.
Motivo accolto: insufficienza di motivazione
Il Tribunale ha esaminato in via prioritaria il quarto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE. La ricorrente sosteneva che la Commissione non avesse spiegato adeguatamente perché, nel calcolo del danno compensabile, avesse incluso i costi derivanti dal prolungamento della procedura di insolvenza di Condor, pari a 17 milioni di euro.
Richiamando la giurisprudenza consolidata sull’obbligo di motivazione, il Tribunale ha osservato che, per gli aiuti autorizzati senza fase formale, la Commissione deve indicare in modo chiaro le ragioni per cui ritiene insussistenti serie difficoltà di valutazione. Nel caso dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, tale esigenza è particolarmente rigorosa perché la disposizione costituisce una deroga e richiede un nesso diretto tra evento eccezionale e danno compensato, oltre a una valutazione precisa del danno.
Ragionamento sul nesso causale
La Commissione aveva fondato la stima del danno su una differenza tra previsioni di utili al lordo delle imposte prima e dopo le restrizioni di viaggio, stimando il danno base in 259,7 milioni di euro, cui aveva aggiunto i 17 milioni di costi supplementari per il prolungamento della procedura di insolvenza, raggiungendo così 276,7 milioni di euro.
Il Tribunale ha rilevato che la decisione impugnata spiegava l’esistenza di tali costi aggiuntivi solo in modo sommario: la vendita di Condor era fallita perché l’investitore si era ritirato dall’accordo, con conseguente allungamento della procedura di insolvenza. Tuttavia, la decisione non chiariva:
- perché il fallimento della vendita fosse causato dalla cancellazione o riprogrammazione dei voli dovuta alle restrizioni COVID-19;
- quale fosse il collegamento tra tali restrizioni e i costi aggiuntivi della procedura;
- come fossero stati quantificati questi costi e se fossero integralmente o solo parzialmente conseguenza diretta dell’evento eccezionale.
Inoltre, la procedura di insolvenza era iniziata prima della pandemia e derivava dalle difficoltà legate alla liquidazione della controllante Thomas Cook. Per questo il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto motivare con particolare attenzione la sussistenza di un nesso causale diretto tra l’evento eccezionale e i costi supplementari considerati compensabili.
Esito sul motivo e annullamento
Poiché la motivazione non consentiva né alla ricorrente né al Tribunale di verificare se quei costi fossero effettivamente direttamente causati dalla pandemia e potessero quindi essere compensati ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Tribunale ha accolto il quarto motivo per insufficienza di motivazione. Di conseguenza, ha annullato la decisione senza esaminare gli altri motivi di ricorso.
Il Tribunale ha inoltre osservato che, se i 17 milioni di costi aggiuntivi fossero esclusi dal danno compensabile, l’aiuto avrebbe potuto eccedere l’importo del danno effettivo e risultare incompatibile con il mercato interno. Tale incertezza confermava l’impossibilità di verificare l’assenza di serie difficoltà di valutazione, elemento decisivo per il controllo della decisione di non avviare il procedimento formale.
Mantenimento degli effetti della decisione annullata
Pur annullando la decisione, il Tribunale ha ritenuto sussistenti esigenze imperative di certezza del diritto tali da giustificare la sospensione degli effetti dell’annullamento. Ha quindi mantenuto temporaneamente gli effetti della decisione fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione, per un massimo di due mesi se la Commissione avesse scelto di adottare una nuova decisione nell’ambito dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e per un periodo ulteriore ragionevole qualora avesse avviato il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE va interpretato restrittivamente;
- la compensazione è consentita solo per i danni direttamente causati dall’evento eccezionale;
- la Commissione deve motivare in modo sufficiente la catena causale e la quantificazione del danno;
- una motivazione insufficiente può condurre all’annullamento della decisione anche in assenza di un esame completo degli altri motivi;
- il giudice dell’Unione può sospendere gli effetti dell’annullamento per esigenze di certezza del diritto e continuità dell’azione amministrativa.
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