Sentenza del 30/01/2017 n. 901 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Responsabilità solidale - Ipotesi - Notifica della cartella di pagamento ad uno dei coobbligati - Opponibilità della sentenza favorevole emessa nei confronti dell'altro coobbligato - Applicazione art. 1306 c.c. - Sussiste - Condizione - Passaggio in giudicato della pronuncia favorevole - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa regola affermata è che il coobbligato solidale destinatario della cartella può avvalersi della sentenza favorevole pronunciata nel giudizio promosso dall'altro coobbligato, anche se non ha partecipato personalmente a quel giudizio. Tuttavia, la sentenza deve essere passata in giudicato; una pronuncia ancora impugnabile o comunque non definitiva non può essere utilmente opposta per paralizzare la riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di procedere alla riscossione nei suoi confronti sulla base di un atto impositivo impugnato esclusivamente dall'altro coobbligato solidale. Ha invocato gli effetti della sentenza favorevole ottenuta dall'altro obbligato, ai sensi dell'art. 1306 c.c., sostenendo che tale pronuncia potesse essere opposta anche nei suoi confronti.
Norme richiamate
Art. 1306 del codice civile
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori. Gli altri debitori possono però opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
La sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato solidale può essere fatta valere dagli altri coobbligati nei confronti del creditore, purché non sia basata su motivi personali e sia divenuta definitiva.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali, una sentenza favorevole ottenuta da uno dei coobbligati può essere utilizzata anche dagli altri, nonostante questi ultimi non abbiano partecipato al giudizio.
- L'estensione degli effetti favorevoli richiede, in linea generale, il passaggio in giudicato della sentenza: una decisione non definitiva non offre una base sufficiente per contestare la riscossione.
- L'art. 1306 c.c. non consente di beneficiare di una sentenza fondata su ragioni strettamente personali del coobbligato che l'ha ottenuta.
- Chi riceve una cartella relativa a un tributo dovuto solidalmente dovrebbe verificare se esista una pronuncia definitiva favorevole resa nei confronti di un altro coobbligato e se le ragioni accolte siano comuni e non personali.
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