Cassazione Penale, Ordinanza n. 33000/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che l'aveva condannata per il reato di falsa testimonianza. In Cassazione deduceva censure sul giudizio di responsabilità, lamentando il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità oppure della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., nonché il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. e della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto tali motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito e, dall'altro, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
indicato come titolo del reato per cui vi è stata condanna in appello, cioè falsa testimonianza.
art. 384 c.p.
richiamato quale possibile causa di non punibilità invocata dalla ricorrente; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 62, n. 6, c.p.
richiamato quale attenuante invocata dalla ricorrente; il motivo è dichiarato inammissibile per genericità e perché riproduttivo di censure già esaminate.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una scriminante, di una causa di non punibilità o di una circostanza attenuante deve essere accompagnata da una critica puntuale e non generica alla motivazione di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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