Sentenza n. 1421/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 2817 del 2 ottobre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2817 del 2 ottobre 2023, con riferimento alla ritipizzazione dell’area di proprietà del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Sicilia n. 2817/2023, deducendo la mancata esecuzione del giudicato. Nel corso della camera di consiglio, ha dichiarato che il Comune ha successivamente avviato il procedimento per la ritipizzazione dell’area sulla quale insiste il terreno di sua proprietà, chiedendo tuttavia la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite poiché l’esecuzione della sentenza è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione avviato il procedimento di ritipizzazione dell’area e risultando così venuta meno la controversia sull’esecuzione del giudicato. Il Collegio ha posto le spese a carico del Comune secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’attività amministrativa satisfattiva fosse successiva alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale del ricorso per ottemperanza; il giudizio è stato definito dopo che l’Amministrazione ha avviato l’attività necessaria a dare esecuzione alla precedente sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvio da parte dell’Amministrazione dell’attività necessaria a dare esecuzione al giudicato può determinare la cessazione della materia del contendere quando venga meno l’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
- Quando l’attività amministrativa satisfattiva interviene dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese processuali sulla base della condotta delle parti e della causa che ha determinato la proposizione del giudizio.
Come è indicizzato
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