Cassazione Penale, Ordinanza n. 10123/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito, che aveva escluso la continuazione sulla base della distanza temporale tra i fatti e della mancanza di elementi idonei a provare un originario programma criminoso comune. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di tre sentenze di condanna per reati diversi, aveva chiesto in sede esecutiva l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p., sostenendo che i fatti giudicati integrassero manifestazione di un medesimo disegno criminoso. La domanda riguardava i reati di violazione della legge sul diritto d'autore e ricettazione, in relazione alla vendita di supporti contraffatti. La corte territoriale ha rigettato l'istanza ritenendo insussistente l'identità del disegno criminoso, valorizzando il considerevole lasso temporale tra i reati e l'assenza di elementi significativi da cui desumere un'unica matrice deliberativa. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti vizio di motivazione e violazione di legge, ma le censure sono state ritenute assertive e confutative.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma invocata per l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato tra fatti già giudicati con sentenze diverse
art. 171-ter l. 633/1941
uno dei reati già oggetto delle sentenze richiamate, rilevante ai fini della richiesta di continuazione
art. 648 c.p.
altro reato già giudicato e posto a confronto ai fini della verifica dell'identità del disegno criminoso
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, desumendolo da elementi oggettivi e soggettivi significativi, non da mere allegazioni difensive.
- Il rilevante intervallo temporale tra una condotta e l'altra costituisce indice ostativo alla configurabilità di un programma criminoso unitario, specie quando manchino ulteriori elementi di collegamento tra i reati.
- Quando la motivazione del giudice di merito esclude la continuazione valorizzando elementi logici coerenti e non illogici, il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni assertive o meramente confutative è inammissibile.
- La scelta di svolgere un'attività illecita lucrativa in modo reiterato non equivale, di per sé, alla prova di un originario unico disegno criminoso tra fatti distanziati nel tempo.
Come è indicizzato
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