Cassazione Penale, Sentenza n. 1121/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibili per genericità gli appelli ex art. 310 c.p.p. proposti dal pubblico ministero avverso il rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di misure cautelari per reati tra cui associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti. Il ricorso articola due motivi: (1) violazione di legge e vizi di motivazione per presunta mancata confutazione da parte del Tribunale dell'eccezione secondo cui il G.I.P. avrebbe ritenuto non gravemente indizianti le intercettazioni per mancanza di riscontri esterni, mentre secondo la giurisprudenza non sarebbero necessari riscontri esterni; (2) violazione di legge e vizi di motivazione per la ritenuta aspecificità delle censure d'appello, sostenendo invece che i motivi d'appello contenevano una specifica disamina delle posizioni di tutti gli indagati e degli elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi trascurati dal G.I.P.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi del pubblico ministero fossero prevalentemente assertivi o generici e si risolvessero nella mera esposizione delle ragioni per cui il quadro indiziario avrebbe dovuto giustificare le misure richieste, senza un confronto specifico e critico con le motivazioni del G.I.P. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appello del pubblico ministero non può limitarsi a rinviare al contenuto della richiesta cautelare originaria né chiedere un nuovo riesame degli elementi senza indicare puntualmente i punti censurati e le ragioni di diritto e di fatto che sorreggono la critica. È stato inoltre respinto il primo motivo: l'ordinanza del G.I.P. non aveva applicato espressamente l'art. 192, comma 3, c.p.p., e il Tribunale aveva spiegato che il riferimento del G.I.P. alla mancanza di "riscontri" all'interpretazione delle intercettazioni era da intendersi come impossibilità fattuale di attribuire un significato certo alle captazioni in assenza di elementi chiarificatori, non come richiamo a una regola legale inderogabile di necessità di riscontri esterni. Alla luce di precedenti decisioni della Cassazione, l'approccio del Tribunale è stato ritenuto legittimo.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Disciplina l'appello del pubblico ministero contro le ordinanze che rigettano richieste cautelari; dalla giurisprudenza si ricava che il ricorso deve indicare in modo specifico i punti censurati e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica
art. 309 c.p.p.
Regola il riesame, che ha piena cognizione devolutiva; la Corte sottolinea la differenza strutturale tra riesame e appello e l'impossibilità per il pubblico ministero di utilizzare l'appello come se fosse riesame
art. 192, comma 3, c.p.p.
Norma sulla valutazione delle intercettazioni; la Corte osserva che il G.I.P. non ha richiamato espressamente la norma e che il richiamo alla mancanza di "riscontri" va inteso come valutazione fattuale sulla insufficienza di elementi chiarificatori, non come affermazione di un principio di necessità legale di riscontri sempre richiesti
Giurisprudenza - Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013 (Clema)
Indirizzo consolidato secondo cui è inammissibile l'appello del pubblico ministero che si limiti a richiamare le risultanze indiziarie o la richiesta originaria senza un esplicito e critico confronto con la motivazione del provvedimento impugnato
Giurisprudenza - Sez. 5, Sentenza n. 9432 del 12/01/2017 (Cimino)
Principio secondo cui l'appello deve indicare in modo specifico i capi e i punti contestati e le ragioni di diritto e di fatto a sostegno della critica
Giurisprudenza - Sez. 6, Sentenza n. 47546 del 01/10/2013 (Delle Fazio)
Conferma che i motivi d'appello del pubblico ministero non possono limitarsi al rinvio alla richiesta originaria ma devono contenere una precisa indicazione delle questioni da sottoporre al giudice del gravame
Giurisprudenza - Sez. 6, Sentenza n. 45948 del 29/10/2015 (Shoshi)
Ulteriore richiamo ai requisiti di specificità dei motivi d'appello del pubblico ministero per evitare che l'appello si trasformi in un semplice riesame
Massime di principio
- L'appello del pubblico ministero contro il rigetto di una richiesta cautelare deve essere specifico: indicare i punti censurati, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica; non è sufficiente il mero rinvio alla richiesta originaria.
- È necessario un confronto puntuale e critico con le motivazioni del giudice che ha respinto la misura; la semplice riaffermazione della gravità indiziaria senza argomentazione non supera il filtro di ammissibilità.
- Non confondere la funzione dell'appello con quella del riesame: il riesame ha piena cognizione devolutiva mentre l'appello è limitato a quanto dedotto e motivato; il pubblico ministero non può chiedere ex post una nuova valutazione totale degli elementi.
- Nel valutare intercettazioni, l'espresso richiamo alla mancanza di "riscontri" può significare una valutazione fattuale circa l'assenza di elementi chiarificatori e non necessariamente l'affermazione di un principio di diritto che impone sempre riscontri esterni.
- Per evitare l'inammissibilità, l'impugnazione deve essere articolata per singola posizione dell'indagato, indicando come e perché gli elementi indiziari raccolti siano gravemente indizianti rispetto ai fatti contestati.
- Le censure devono evitare toni apodittici: è utile richiamare precedenti giurisprudenziali rilevanti e spiegare perché nel caso concreto le argomentazioni del giudice sono errate o incomplete.
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