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Ordinanza

Ordinanza n. 578/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione n. 405 del 2.12.2025 ASL Caserta per illegittima esclusione dal concorso pubblico e disparità di trattamento.

Giustizia amministrativa202600498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro operatori tecnici specializzati-necrofori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso, deducendo l’illegittimità della decisione e la disparità di trattamento rispetto a un altro candidato, al quale sarebbe stato attivato il soccorso istruttorio. Il bando richiedeva, quale requisito specifico, cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo, da documentare, per l’attività presso imprese private, mediante attestazione dell’impresa comprensiva della relativa retribuzione, da allegare alla domanda. Il ricorrente aveva dichiarato di possedere l’esperienza quinquennale, ma non aveva allegato l’attestazione dell’impresa e non aveva indicato la retribuzione né nell’autocertificazione prodotta. Ha quindi sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della domanda mediante soccorso istruttorio e che l’attivazione di tale strumento per altro candidato integrasse disparità di trattamento. L’ASL ha replicato che l’altro candidato aveva tempestivamente allegato la documentazione completa, comprensiva della retribuzione, ma che essa non era stata letta per errore dell’Amministrazione; il soccorso era stato pertanto attivato per rimediare a un errore imputabile all’ufficio e non per integrare una documentazione mancante.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione ritenendo, a sommaria cognizione, insussistenti i presupposti per la tutela cautelare. La mancata allegazione, da parte del ricorrente, dell’attestazione dell’impresa privata e la mancata indicazione della retribuzione riguardavano elementi essenziali prescritti dal bando e non una mera irregolarità documentale. Richiamando il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, il Collegio ha ritenuto che gli errori e le incompletezze nella domanda ricadano sul candidato e che il soccorso istruttorio non possa essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine, la dichiarazione o integrazione di un requisito o titolo non adeguatamente documentato, in quanto ciò violerebbe la par condicio. La diversa posizione dell’altro candidato è stata ritenuta giustificata, secondo quanto rappresentato dall’ASL, dal fatto che questi aveva già prodotto tempestivamente la documentazione completa e che l’omissione era dipesa da un errore dell’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per accogliere la sospensione dell’atto impugnato.

  • d.P.R. 445/2000

    Richiamato dal bando quale disciplina dell’autocertificazione dell’esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali il principio di autoresponsabilità impone ai candidati di sopportare le conseguenze degli errori e delle incompletezze nella compilazione della domanda e nella produzione della documentazione richiesta dal bando.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l’integrazione di un requisito o di un titolo non adeguatamente documentato, quando la documentazione mancante riguarda elementi essenziali per l’ammissione, poiché ciò violerebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra l’esclusione di un candidato che non abbia prodotto la documentazione essenziale richiesta dal bando e l’attivazione del soccorso istruttorio per altro candidato che abbia tempestivamente depositato la documentazione completa, quando l’omessa considerazione di quest’ultima sia imputabile a un errore dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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