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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35799/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibili per intempestività le richieste di ricusazione proposte l'8 e il 12 marzo 2025 contro la dott.ssa Emma Avella. Sostiene che la ricusazione del 8 marzo 2025 era tempestiva perché solo in quella data si sarebbero manifestate compiutamente le condotte pregiudizievoli: la non ammissione di una prova a discarico e l'omesso esame dei profili di incompetenza e dell'istanza di assoluzione immediata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (relativi al capo di accusa di truffa processuale). Inoltre deduce che il silenzio del giudice nell'udienza del 20 dicembre 2024 lasciava ragionevolmente presumere che la decisione sarebbe stata resa nell'udienza dell'8 marzo 2025. Sono stati poi depositati motivi aggiunti il 28 luglio 2025 a sostegno della tempestività e della fondatezza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che gli elementi costitutivi della ricusazione erano noti già il 15 novembre 2024 (all'atto dell'invito del giudice ad astenersi) e, comunque, con la riserva e il rinvio decisi in udienza, almeno dal 20 dicembre 2024 decorreva il termine di legge (tre giorni ex art. 38 c.p.p.). Pertanto la richiesta presentata l'8 marzo 2025 era intempestiva e inammissibile. Inoltre la Corte ha osservato che le condotte contestate rappresentavano scelte processuali o profili impugnabili con gli ordinari mezzi di impugnazione e non manifestazioni di pregiudizio, grave inimicizia o indebito convincimento tali da giustificare la ricusazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Indica carattere formale della dichiarazione di ricusazione e rimanda alle regole di termine e modalità per la presentazione della richiesta.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Fissa il termine breve (tre giorni) e le modalità per la presentazione della richiesta di ricusazione; la Corte ha ritenuto decorso il termine a partire dalla data in cui gli elementi erano conoscibili (15/11/2024 o comunque 20/12/2024).

  • art. 39 cod. proc. pen.

    Regola l'interferenza tra i procedimenti di astensione e ricusazione: se il giudice si astiene, il decorso del termine per la parte può essere sospeso fino alla decisione sull'astensione; la Corte ha escluso che tale sospensione operasse nel caso concreto oltre le date indicate.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione immediata: la mancata pronuncia del giudice su tale istanza non costituisce di per sé causa di ricusazione, ma può essere oggetto di impugnazione ordinaria; il silenzio del giudice non ha reso tardiva la ricusazione differendo il termine.

  • Sez. U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta (Rv. 260095)

    Richiamata in merito alla possibilità che il termine per la ricusazione non decorra fino alla decisione sulla astensione, quando il giudice abbia raccolto l'invito ad astenersi; la Corte ha valutato che nel caso non operava salva la tempestività.

  • Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, Romeo gestioni s.p.a. (Rv. 272274)

    Citata per il principio che l'indebita manifestazione del convincimento è configurabile solo se l'esternazione è priva di necessità funzionale e scollegata dall'esercizio delle funzioni giudiziarie nella specifica fase.

  • Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015, Pasi (Rv. 264985)

    Richiamata a conferma della distinzione tra scelte processuali opinabili e reali manifestazioni di pregiudizio giudiziale.

  • Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci (Rv. 246557)

    Usata per precisare che la grave inimicizia richiede rapporti personali oggettivi e circostanze estranee al processo, non semplici contestazioni di atti processuali.

Massime di principio

  • La ricusazione è soggetta a termini formali brevi (tre giorni ex art. 38 c.p.p.) che decorrono dal momento in cui la parte è venuta a conoscenza degli elementi costitutivi della causa di ricusazione.
  • Se il giudice è invitato ad astenersi, il decorso del termine per la ricusazione può essere sospeso fino alla decisione sull'astensione, ma ciò opera solo se sussistono le condizioni di effettiva sospensione; la semplice riserva o il silenzio non sempre bloccano il decorso del termine.
  • Decisioni o omissioni di carattere processuale (es. non ammettere una prova, non decidere immediatamente su un'istanza ex art. 129 c.p.p.) costituiscono generalmente profili impugnabili con i mezzi ordinari e non automaticamente cause di ricusazione, salvo comportamenti che rivelino un pregiudizio personale o manifestazioni extraprocessuali di inimicizia o pregiudizio.
  • In situazioni analoghe, è essenziale calcolare con rigore la decorrenza del termine per la ricusazione dalla data in cui gli elementi critici sono chiaramente conoscibili e, se possibile, formulare tempestivamente l'istanza o sollecitare la pronuncia sul punto che potrebbe sospendere il termine.
  • Depositare motivi aggiunti successivamente non sanerà l'intempestività della richiesta originaria; la tempestività va valutata rispetto alle date in cui le cause di ricusazione potevano essere ragionevolmente conosciute.

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