Sentenza del 02/12/2015 n. 24516 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2000 e 2001, emessi ai fini Irpeg e Irap soltanto due giorni dopo la consegna del processo verbale di constatazione. Secondo l'Agenzia, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non avrebbe dovuto determinare automaticamente l'illegittimità degli avvisi. In una causa collegata, l'Agenzia aveva inoltre impugnato l'annullamento della cartella relativa alle sanzioni, sostenendo che l'atto di contestazione delle sanzioni fosse autonomo rispetto agli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha respinto il ricorso principale relativo agli avvisi di accertamento, confermando che l'emissione dell'atto prima della scadenza dei 60 giorni comporta, in assenza di specifiche e provate ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'accertamento. Poiché l'accertamento presupposto è stato definitivamente annullato, sono venuti meno anche l'atto impositivo delle sanzioni e la cartella di pagamento fondata su di esso. Il secondo ricorso dell'Agenzia è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare alla contribuente le spese del giudizio, liquidate in 8.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Norma richiamata quale base normativa per la rettifica del reddito imponibile della società ai fini delle imposte dirette.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine garantisce al contribuente la possibilità di interloquire con l'amministrazione dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni. La sua violazione rende illegittimo l'avviso, salvo che l'amministrazione indichi e dimostri concrete ragioni di particolare urgenza.
Art. 274 c.p.c.
Consente la riunione di cause connesse; la Corte ha riunito i ricorsi perché riguardavano l'accertamento presupposto e la successiva cartella relativa alle sanzioni.
Art. 378 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito della memoria dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Quando un accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali del contribuente, l'amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di emettere l'avviso.
- L'emissione anticipata dell'avviso non è automaticamente legittima: l'amministrazione deve indicare specifiche ragioni di urgenza e, secondo l'orientamento applicato, tali ragioni devono risultare concrete e dimostrate.
- Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio e i principi di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente; la sua violazione può comportare l'illegittimità dell'accertamento.
- Se l'accertamento principale viene annullato definitivamente, gli atti successivi che ne dipendono, comprese le sanzioni e la cartella fondata su di esse, possono essere travolti per mancanza del presupposto.
- L'autonomia formale dell'atto di contestazione delle sanzioni non impedisce che esso perda efficacia quando le sanzioni derivano esclusivamente da un accertamento annullato.
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