Sentenza n. 223/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 58/2025 in data 29 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 58/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale dessero esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 58/2025. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuire al docente, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’integrale inesecuzione del giudicato, nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 6 febbraio 2025 e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite. Il ricorrente ha tuttavia chiesto anche l’esecuzione della statuizione relativa alle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione e l’omesso adempimento. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato, limitatamente all’attribuzione dell’importo di 1.000 euro mediante la Carta elettronica, oltre agli interessi o alla rivalutazione dovuti, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. È stata invece dichiarata inaccoglibile la domanda relativa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, poiché, in presenza di distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario, il relativo credito spetta personalmente ed esclusivamente al difensore, unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’ottemperanza per tale parte; nel caso concreto il difensore non aveva agito in proprio. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente entro i successivi termini indicati in motivazione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, applicato nel caso concreto per imporre all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono adempiere prima che possa essere esperito il rimedio esecutivo.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dal giudice ordinario per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo riconosciuto al docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non abbia adempiuto spontaneamente.
- Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l’esperibilità dell’azione esecutiva è subordinata al decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale all’amministrazione presso un domicilio digitale idoneo.
- Quando la sentenza dispone la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, il credito relativo alle spese e agli onorari sorge direttamente e in via esclusiva in capo al difensore; di conseguenza, il solo assistito non è legittimato a chiedere l’ottemperanza per tale capo della decisione.
- In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Non è dovuto alcun compenso per l’attività di commissario ad acta affidata a un dipendente dell’amministrazione debitrice già inserito nella relativa struttura organizzativa.
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