Sentenza n. 485/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 762/2024, depositata e resa pubblica il 23.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3081/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 25.09.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire al ricorrente il beneficio di euro 500,00 sulla Carta elettronica del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 762/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 25 settembre 2024, l'Amministrazione non aveva eseguito la decisione. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la rituale notificazione del titolo, la notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto già adeguata la nomina del commissario e ha richiamato le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014: la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, di una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), applicare una penalità di mora; quest'ultima non è stata ritenuta dovuta nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità, valutate in relazione alla specialità del debitore pubblico e alle concrete modalità dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione obbligata.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata riconosciuta al commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza posta in esecuzione aveva applicato tale disposizione per riconoscere, sulla sorte capitale, il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 25 giugno 2014, n. 15
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, bensì anche in presenza di autonome altre ragioni ostative, collegate alle difficoltà normative, organizzative e finanziarie dell'adempimento e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per una sentenza di condanna al pagamento o all'attribuzione di un beneficio da parte dello Stato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di chiedere l'esecuzione giudiziale dell'obbligo rimasto ineseguito.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare automaticamente in caso di persistente inerzia, individuandone competenze, facoltà di delega e termine per l'intervento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando, oltre alla manifesta iniquità, sussistano altre ragioni ostative connesse alla complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, ai vincoli di bilancio, alla serialità del contenzioso e alla natura non essenziale del beneficio dovuto.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione per non applicare contestualmente l'astreinte, quando il rimedio sostitutivo sia ritenuto sufficiente ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta che sia un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice non ha diritto, per le funzioni commissariali, a un compenso ulteriore; in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio può ricorrere, ove previsto, al pagamento in conto sospeso.
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