Cassazione Civile, Ordinanza n. 26063/2026 del 01/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite riguardava la cartella di pagamento n. 29620180013870023/002, asseritamente notificata il 16 maggio 2018, per € 571,67, emessa per omesso versamento dell’imposta di registro su una locazione immobiliare. Dopo lo sgravio integrale della cartella, comunicato dall’agente della riscossione con nota dell’8 novembre 2018, la Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza dell’8 settembre 2021, aveva dichiarato cessata la materia del contendere. La contribuente aveva appellato, senza che l’ente impositore fosse stato evocato in giudizio; il ricorso originario, tuttavia, contestava l’omessa o invalida notificazione dell’atto presupposto e la conseguente invalidità della cartella, non il merito della pretesa tributaria. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza del 20 febbraio 2025, dichiarò in parte inammissibile e in parte nullo l’appello: ritenne che il difensore, iscritto come praticante avvocato, non fosse abilitato al patrocinio e che fosse mancata l’evocazione dell’Agenzia delle Entrate; condannò inoltre la contribuente alle spese, benché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fosse rimasta contumace. In Cassazione la contribuente formulò sei motivi. Il primo e il terzo censuravano, rispettivamente, la nullità dell’appello per mancata evocazione dell’ente impositore e l’inammissibilità per asserita inidoneità del difensore, deducendo anche che il valore della controversia consentiva la difesa personale e che la procura indicava la qualità di consulente del lavoro. Il secondo contestava la condanna alle spese in favore della parte contumace. Il quarto censurava la liquidazione dei compensi in misura corrispondente al triplo dei parametri minimi senza motivazione; il quinto contestava l’attribuzione delle spese, invocando anche il principio di causalità; il sesto denunciava la carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo; ha dichiarato assorbiti il quarto, il quinto e il sesto. Ha rilevato che, per una controversia di valore inferiore a € 3.000, era possibile la difesa personale e che il giudice tributario, in caso di procura mancante o invalida, deve invitare la parte a regolarizzare la situazione prima di dichiarare l’inammissibilità. Ha inoltre accertato che il difensore era abilitato ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 546/1992, poiché la qualità di consulente del lavoro risultava indicata nell’atto e nella procura. Quanto alla mancata partecipazione dell’ente impositore, la contestazione della contribuente riguardava la notificazione dell’atto presupposto e non il merito della pretesa; in tale situazione il contribuente può agire contro l’agente della riscossione senza che sia necessario il litisconsorzio con l’ente impositore. È invece dovuta la cassazione anche per l’erronea condanna alle spese in favore dell’agente della riscossione contumace, che non aveva svolto attività processuale né sopportato spese rimborsabili. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, commi 2, 3, lett. c), e 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ora, il giudice del gravame non ha tenuto conto della possibilità dell’autodifesa in relazione al valore della lite al di sotto del minimo legale e ha, comunque, escluso la sanabilità della carenza o irregolarità della procura ad litem.
Per le controversie di valore inferiore alla soglia legale il contribuente può stare in giudizio personalmente; inoltre, se la procura manca o è invalida, il giudice deve consentire la regolarizzazione prima di dichiarare l’inammissibilità. La qualità professionale prevista dall’art. 12, comma 3, lett. c), abilita il difensore al patrocinio quando sia espressamente indicata negli atti rilevanti.
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Invero, il giudice del gravame non ha tenuto conto dell’orientamento di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.
Il contribuente che deduce vizi degli atti impositivi presupposti può convenire indifferentemente l’ente impositore o l’agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario. Se, invece, la controversia investe il merito della pretesa impositiva, l’agente della riscossione ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente impositore per evitare le conseguenze negative della lite.
art. 91 c.p.c.
La condanna alla rifusione delle spese giudiziali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
La condanna alle spese serve a ristorare la parte dell’attività processuale svolta per ottenere tutela; non può quindi essere disposta in favore della parte vittoriosa rimasta contumace, che non ha svolto attività processuale né sostenuto spese rimborsabili.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per una controversia di valore inferiore alla soglia prevista, la parte può stare in giudizio personalmente. Se la procura alle liti manca o è invalida, il giudice deve invitare la parte a regolarizzarla e può dichiarare l’inammissibilità solo in caso di mancata regolarizzazione.
- La qualità professionale che abilita al patrocinio nel processo tributario può fondare la legittimazione del difensore quando sia espressamente indicata nell’atto introduttivo e nella procura.
- Il contribuente che impugna una cartella deducendo la mancata o invalida notificazione dell’atto impositivo presupposto può agire contro l’ente impositore oppure contro l’agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario. L’onere dell’agente di chiamare in causa l’ente impositore rileva quando siano contestati profili attinenti al merito della pretesa tributaria.
- Le spese processuali non possono essere liquidate in favore della parte vittoriosa rimasta contumace, poiché la loro funzione è rimborsare l’attività processuale e le spese effettivamente sostenute.
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