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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20648/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese. Ha inoltre escluso che, in caso di estinzione del giudizio, fosse dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché tale effetto è previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità, non per l'estinzione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due dipendenti di un istituto di vigilanza privata avevano ottenuto nei gradi di merito il riconoscimento del diritto a computare, nella retribuzione utile ai fini di altri istituti contrattuali e di legge, l'importo di euro 20 previsto dall'art. 109 del contratto collettivo come indennità di vacanza contrattuale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo tale indennità elemento fisso della retribuzione e condannando la società al pagamento di somme differenziate per i due lavoratori. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 109 del contratto collettivo, dell'art. 1362 c.c. e dell'accordo interconfederale del 23.7.1993. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti, con richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 109 del contratto collettivo

    La ricorrente ne denunciava la violazione; la lite verteva sulla qualificazione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dalla clausola collettiva come elemento fisso o meno della retribuzione utile al calcolo di altri istituti.

  • art. 1362 c.c.

    La norma sull'interpretazione del contratto collettivo è stata invocata nel motivo di ricorso per contestare la lettura della clausola data nei precedenti gradi di merito.

  • Accordo interconfederale 23 luglio 1993

    È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della diversa interpretazione della disciplina dell'indennità di vacanza contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha affermato che l'ulteriore importo del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue, perché la previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del giudizio non è equiparabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione ai fini dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
  • Quando il ricorso viene estinto per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese se vi è accordo tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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