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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08704/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando IVA detratta su una fattura di euro 20.000 emessa da una associazione sportiva dilettantistica per asserite spese di sponsorizzazione/pubblicità. Secondo l'amministrazione, la spesa era indetraibile perché priva di inerenza e riferita, almeno in tutto o in parte, a operazioni inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CGT di secondo grado aveva accolto l'appello, ritenendo insussistente il difetto di inerenza, valorizzando la presunzione di cui all'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e ritenendo non provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione delle norme su inerenza e IVA, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'inerenza solo perché la spesa non appariva antieconomica o incongrua, senza valutare gli indizi di sovrafatturazione e di oggettiva inesistenza; 2) violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, per avere la sentenza attribuito alla norma una presunzione assoluta di deducibilità senza verificare, a monte, l'effettività della prestazione pubblicitaria resa dall'associazione sportiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'antieconomicità non coincide automaticamente con il difetto di inerenza, ma può costituire indice sintomatico; soprattutto, ha rilevato che nel caso concreto la sentenza di merito aveva omesso di confrontarsi con il nucleo della doglianza erariale, cioè con la possibile oggettiva inesistenza o parziale inesistenza della prestazione e con la necessaria verifica dell'effettiva attività pubblicitaria svolta dall'associazione beneficiaria. La presunzione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 opera solo se sia provata la ricorrenza dei presupposti normativi, inclusa l'effettiva prestazione pubblicitaria a favore dello sponsor. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il quadro probatorio secondo i corretti criteri in tema di onere della prova e di valutazione degli indizi.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 1 e comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte richiama la disciplina della deducibilità dei costi e chiarisce che l'inerenza non si riduce a un mero rapporto quantitativo tra costo e ricavo, ma esprime la riferibilità del costo all'attività d'impresa, con esclusione delle spese estranee ad essa.

  • artt. 19, comma 7, 21 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Sono richiamati come norme IVA poste a base del recupero dell'indebita detrazione; la Corte ribadisce che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione e il contribuente deve fornire la prova contraria per conservare la detrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Rileva per il riparto dell'onere della prova: spetta all'Ufficio dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni contestate, anche per presunzioni; una volta assolto tale onere, incombe al contribuente la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo globale, non atomistico, verificandone gravità, precisione e concordanza; la cassazione può sindacare l'uso scorretto del materiale indiziario quando manchi una valutazione di sintesi.

  • art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi

    La norma introduce una presunzione legale di inerenza/deducibilità per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, ma tale presunzione opera solo se siano integrati i presupposti normativi, e in particolare se sia provata l'effettiva attività pubblicitaria resa dal beneficiario a favore dello sponsor.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato come norma di collegamento per qualificare, ai fini fiscali, le spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di inerenza dei costi è di natura qualitativa e richiede la riferibilità della spesa all'attività imprenditoriale; l'antieconomicità o la sproporzione della spesa non coincidono con il difetto di inerenza, ma possono costituirne indici sintomatici.
  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'inesistenza dell'operazione, anche mediante presunzioni semplici; la sola esibizione della fattura, la regolarità contabile o il pagamento non bastano a dimostrare l'effettività dell'operazione.
  • Se l'Ufficio fornisce elementi indiziari seri circa l'inesistenza o la sovrafatturazione dell'operazione, il giudice di merito deve valutarli complessivamente, secondo un giudizio globale di gravità, precisione e concordanza, e non può limitarsi a considerazioni isolate o meramente formali.
  • La presunzione legale di inerenza prevista per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche opera solo entro i limiti e i presupposti della norma, e presuppone la prova dell'effettiva prestazione pubblicitaria del beneficiario a favore dello sponsor.
  • Nel processo tributario, la verifica della prova indiziaria richiede una valutazione unitaria del compendio probatorio; la Cassazione può censurare la sentenza di merito quando questa ometta tale valutazione o confonda piani probatori diversi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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