Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31203/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal G.I.P. per i reati connessi al traffico di stupefacenti (associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, artt. 74 e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e reati di detenzione/cessione di marijuana). Il ricorrente ha dedotto: 1) insufficiente gravità indiziaria e carenza di motivazione circa la sua appartenenza al sodalizio (art. 273 c.p.p. e art. 74 DPR 309/1990); 2) mancata riqualificazione della fattispecie nella forma attenuata di lieve entità ai sensi dell'art. 74, comma 6, DPR 309/1990; 3) mancata riqualificazione dei capi 16) e 17) ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990; 4) illegittimità dell'applicazione della misura cautelare (art. 275 e 274 c.p.p.), per carenza di esigenze cautelari e per non considerare la sua situazione personale (studente, incensurato).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica di illegittimità di diritto o manifesta illogicità della motivazione e non può riconsiderare fatti e valutazioni probatorie di merito. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato in modo congruo e logico la sussistenza della gravità indiziaria circa l'esistenza di un sodalizio stabile promosso da Guarnera Carmelo e la partecipazione attiva del Berenato (attività di avviso ai membri in caso di controlli, fornitura di scheda telefonica, spaccio in sua vece). Ha altresì ritenuto corretta la esclusione della qualificazione di "lieve entità" alla luce della reiterazione, dell'organizzazione e della continuità dell'attività di spaccio (anche durante la pandemia) e della strumentalizzazione di minori. Infine ha confermato la necessità e l'adeguatezza della misura cautelare (arresti domiciliari), richiamando la presunzione cautelare derivante dall'art. 74 DPR 309/1990 e l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva/continuazione dell'attività illecita.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento: la Corte osserva che il controllo in Cassazione riguarda violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti di merito.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'applicazione dell'art. 74 comporta presunzioni cautelari (sussistenza esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere). La Corte conferma la qualificazione associativa in presenza di organizzazione stabile, molteplicità e continuità di episodi di spaccio.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 6

    Previsione che consente la riqualificazione nella più lieve ipotesi di lieve entità; la Corte conferma che tale attenuazione va esclusa quando l'attività complessiva del gruppo, per numero di episodi, continuità e organizzazione, denoti offensività significativa e non lieve entità.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Norma sulla detenzione/cessione di stupefacenti in quantità di lieve entità; la Corte ricorda che il riconoscimento richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità dello stupefacente e può essere escluso da elementi relativi alla ripetizione e all'organizzazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione delle misure cautelari e sul sindacato; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Elenca le esigenze cautelari (incolumità delle indagini, pericolo di fuga, reiterazione/continuità del reato). La Corte ha ritenuto provate l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidiva/continuazione dell'attività di spaccio.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato a violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione: non è luogo per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto o degli indizi.
  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) occorrono elementi che evidenzino organizzazione, stabilità, ripetizione di episodi e sinergia tra i partecipanti; contatti sporadici o rapporti occasionali difficilmente sono sufficienti.
  • La qualificazione nella "lieve entità" (art. 73, comma 5 e art. 74, comma 6 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva: quantità e qualità della droga, modalità, mezzi, ripetizione delle cessioni e struttura organizzativa. La presenza di continuità, molteplicità di episodi o di un approvvigionamento stabile esclude generalmente la lieve entità.
  • Quando è contestato il reato associativo per stupefacenti, opera una presunzione cautelare che rende più stringente la giustificazione della non-carcerazione; il giudice deve motivare con chiarezza l'adeguatezza e la proporzionalità della misura alternativa scelta.
  • Le doglianze difensive che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o della consistenza degli indizi hanno bassa probabilità di successo in sede di legittimità; è più efficace puntare su censure di diritto precise o sull'indicazione di palese illogicità o contraddittorietà nella motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.