Sentenza n. 1629/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina di applicazione della sospensione precauzionale facoltativa dall'impiego, connessa a procedimento disciplinare e adottata dopo il decorso del termine massimo quinquennale della precedente sospensione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, preso atto della cessazione per decorrenza del termine massimo della precedente sospensione precauzionale, ha disposto una nuova sospensione precauzionale facoltativa ai sensi degli artt. 919, comma 3, lettera a), e 917 del d.lgs. n. 66/2010. La vicenda traeva origine da un procedimento penale per lesioni personali e minaccia aggravata, relativo a due episodi del 2017, nei quali il ricorrente avrebbe anche richiamato la propria qualità di Carabiniere per intimidire le persone offese. In precedenza erano state applicate misure cautelari penali e, successivamente, la sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego, poi convertita in sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 916 del codice dell'ordinamento militare. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, abnormità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, sostenendo che l'amministrazione si fosse limitata a richiamare il procedimento penale senza rappresentare le ragioni ostative al rientro in servizio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 919 del codice dell'ordinamento militare ed eccesso di potere quanto alla nozione di fatti di eccezionale gravità, nonché difetto di motivazione, contestando la possibilità di protrarre la sospensione oltre il quinquennio, l'assenza di una sentenza penale irrevocabile, la mancata valutazione di un diverso impiego e l'insufficiente motivazione sul nocumento al prestigio dell'Arma. Il TAR ha inoltre dichiarato inutilizzabili una memoria e documenti depositati tardivamente rispetto al termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto adeguata l'istruttoria, rilevando che il provvedimento richiamava le precedenti sospensioni, gli sviluppi del procedimento penale, la proposta del Capo di Stato Maggiore della Legione e i pareri dei superiori gerarchici. La motivazione è stata giudicata sufficiente perché individuava le ragioni ostative alla riammissione: il grave nocumento al prestigio dell'Arma, la possibile turbativa del regolare svolgimento dei compiti istituzionali e l'impossibilità per il militare di esercitare le proprie funzioni con piena autorità e credibilità, anche in altra sede. Il giudice ha considerato sufficiente il richiamo alle condotte contestate, in ragione della loro oggettiva gravità e della stretta connessione con le funzioni di Carabiniere. Ha poi chiarito che il limite quinquennale previsto dall'art. 919, comma 1, del codice dell'ordinamento militare non impedisce l'adozione della distinta misura prevista dal comma 3 quando, scaduto il quinquennio, sia ancora pendente un procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, previa valutazione specifica degli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta. La mancanza di una sentenza penale irrevocabile non rende illegittima la misura, poiché essa ha natura cautelare e viene adottata prima dell'accertamento definitivo della responsabilità. È stata ritenuta sufficiente anche la motivazione sulla mancata possibilità di impiegare diversamente il militare, poiché il provvedimento evidenziava che egli non avrebbe potuto svolgere le proprie funzioni con piena autorità e credibilità neppure in altra sede. Quanto alla sentenza penale sopravvenuta, il TAR ha precisato che essa era successiva all'adozione dell'atto e comunque non definitiva; inoltre, non aveva assolto il ricorrente per il primo capo, ma aveva dichiarato il non doversi procedere per remissione della querela. L'amministrazione poteva pertanto compiere una valutazione autonoma dei fatti contestati, ritenendo non irragionevolmente integrati i presupposti della sospensione cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 915 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale base della precedente sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego conseguente alle misure cautelari penali.
art. 916 d.lgs. 66/2010
La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.
È richiamato quale fondamento della conversione della sospensione precauzionale obbligatoria in sospensione facoltativa.
art. 917 d.lgs. 66/2010
È indicato, insieme all'art. 919, comma 3, quale base normativa della sospensione precauzionale facoltativa adottata dopo il decorso del quinquennio.
art. 919, comma 1, d.lgs. 66/2010
La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore a cinque anni e, decorso tale termine, è revocata di diritto.
Il termine quinquennale determina la cessazione della sospensione precauzionale disciplinata dal comma 1, ma non esclude l'applicazione della distinta misura prevista dal comma 3.
art. 919, comma 3, d.lgs. 66/2010
Scaduto il quinquennio di comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, l'amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo [...] sospende l'imputato dall'impiego ai sensi dell'art. 917.
Consente, dopo la scadenza del quinquennio, una nuova sospensione precauzionale facoltativa quando il procedimento penale sia ancora pendente per fatti di eccezionale gravità e l'amministrazione abbia valutato specificamente gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito di memorie e documenti ha carattere perentorio, quale presidio del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo; gli atti depositati tardivamente sono inutilizzabili.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica statuizione interpretativa.
Massime di principio
- La scadenza del termine quinquennale della sospensione precauzionale dall'impiego non impedisce all'amministrazione militare di adottare una distinta sospensione facoltativa quando sia ancora pendente un procedimento penale per fatti di eccezionale gravità, purché siano valutati specificamente gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta.
- La sospensione precauzionale ha natura cautelare e, pertanto, può essere legittimamente adottata in assenza di una sentenza penale irrevocabile; l'amministrazione è tenuta a valutare autonomamente i fatti contestati senza anticipare in modo definitivo l'accertamento della responsabilità penale.
- Ai fini della sospensione precauzionale di un militare, la motivazione può ritenersi adeguata quando colleghi la gravità oggettiva e soggettiva delle condotte contestate alla specifica funzione esercitata e individui il rischio di pregiudizio al prestigio dell'istituzione, alla regolarità dei compiti istituzionali e all'autorità del militare.
- Quando le condotte contestate sono strettamente connesse alle funzioni esercitate e incidono sull'autorità e sulla credibilità del militare, è sufficiente motivare la sospensione anche mediante il richiamo al procedimento penale e alle condotte oggetto di contestazione, purché siano esplicitate le ragioni ostative alla riammissione.
- Il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie e documenti è perentorio; gli atti depositati oltre il termine sono inutilizzabili in quanto il termine tutela il contraddittorio e l'ordinato lavoro del giudice.
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