Sentenza n. 2306/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. -OMISSIS- in data 03/07/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 3 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il ritardo. Il termine massimo per la conclusione del procedimento, individuato in 120 giorni sulla base dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 31 ottobre 2024. Il Collegio ha considerato le ragioni addotte in casi analoghi dall’Amministrazione, consistenti nell’enorme numero di domande da evadere, nella complessità delle questioni giuridiche e nella rilevanza degli interessi coinvolti, ma le ha ritenute non sufficienti a giustificare il mancato provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza delle condizioni per la tutela contro il silenzio previste dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il decorso del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso integra un’inerzia illegittima, non giustificata neppure dall’elevato numero di pratiche analoghe, dalla complessità della materia o dalla necessità di assicurare un’istruttoria accurata. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, tenuto a provvedere entro gli ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e di ordinare la conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso; legittimano anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
La disposizione individua il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, ritenuto dal Collegio pari a 120 giorni nel caso esaminato.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell’intervento legislativo relativo alla materia.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale determina l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione, salvo che questa abbia adottato un provvedimento espresso o dimostri l’esistenza di una specifica e legittima causa di sospensione o interruzione del termine.
- L’elevato numero di istanze pendenti, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti non giustificano, di per sé, il protrarsi indefinito dell’inerzia amministrativa oltre il termine procedimentale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, anche diverso da quello ordinario, tenendo conto delle concrete esigenze organizzative risultanti dagli atti.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l’adozione del provvedimento espresso.
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