Direttiva 2013/9
Direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell' 11 marzo 2013 , che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla direttiva 2008/57/CE per rendere esplicito, tra i requisiti essenziali dell’interoperabilità ferroviaria, l’obbligo di accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta. Gli obblighi sono formulati in termini di risultato, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi e delle modalità di recepimento, con termine di trasposizione al 1º gennaio 2014. La disciplina si coordina con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con il regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE per inserire requisiti essenziali di accessibilità del sistema ferroviario per persone con disabilità e persone a mobilità ridotta.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione, che devono recepirla nell’ordinamento interno, e incide sui requisiti essenziali dell’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Riguarda in particolare i sottosistemi infrastrutture, materiale rotabile, esercizio e applicazioni telematiche per i passeggeri, per quanto concerne l’accesso del pubblico e la funzionalità necessaria per l’accessibilità. È prevista una deroga temporanea per Repubblica di Cipro e Repubblica di Malta, finché non sarà istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori.
Direttiva 2013/9/UE della Commissione: accessibilità nel sistema ferroviario europeo
La direttiva modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE sull’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, inserendo in modo espresso il requisito essenziale dell’accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta. Il provvedimento si pone in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con il regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama, in particolare, l’obbligo di adeguare gli allegati della direttiva 2008/57/CE mediante la procedura di regolamentazione con controllo. Il considerando evidenzia che l’accessibilità costituisce un requisito essenziale per l’interoperabilità del sistema ferroviario e che tale requisito deve essere assicurato nei sottosistemi infrastrutture, materiale rotabile, esercizio e applicazioni telematiche per i passeggeri.
Contenuto della modifica all’allegato III
L’articolo 1 introduce nella Sezione 1 dell’allegato III il nuovo punto 1.6 "Accessibilità". Per i sottosistemi "infrastrutture" e "materiale rotabile" viene imposto che siano accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, così da garantire l’accesso su base di uguaglianza con gli altri utenti. Il requisito si estende alle attività di progettazione, costruzione, rinnovo, ristrutturazione, manutenzione ed esercizio delle parti dei sottosistemi cui il pubblico ha accesso.
Per i sottosistemi "esercizio" e "applicazioni telematiche per i passeggeri" la direttiva richiede che essi offrano la funzionalità necessaria a facilitare l’accesso e a consentire la piena accessibilità, sempre in condizioni di uguaglianza. Nella Sezione 2 dell’allegato III vengono inoltre inseriti specifici rinvii operativi: le infrastrutture e il materiale rotabile aperti al pubblico devono rispettare il punto 1.6, mentre le norme operative e le applicazioni telematiche devono essere corredate da misure adeguate per garantire tale accessibilità.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare entro il 1º gennaio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere comunicate immediatamente alla Commissione e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate; la concreta modalità del riferimento è lasciata alla scelta nazionale.
Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Si tratta quindi di una direttiva di armonizzazione minima/settoriale che vincola quanto al risultato, ma lascia ampia discrezionalità sui mezzi di recepimento.
Deroga per Cipro e Malta
La direttiva prevede una clausola specifica: gli obblighi di recepimento e attuazione non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fino a quando non sarà istituito un sistema ferroviario nei rispettivi territori. La previsione ha natura oggettiva e temporanea, legata all’assenza del relativo sistema ferroviario.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Inserimento del requisito essenziale di accessibilità
L’allegato III della direttiva 2008/57/CE è modificato per aggiungere la Sezione 1.6 "Accessibilità". I sottosistemi "infrastrutture" e "materiale rotabile" devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, garantendo l’accesso su base di uguaglianza con gli altri mediante prevenzione o rimozione delle barriere e altre misure adeguate; ciò comprende progettazione, costruzione, rinnovo, ristrutturazione, manutenzione ed esercizio delle parti pertinenti accessibili al pubblico. I sottosistemi "esercizio" e "applicazioni telematiche per i passeggeri" devono offrire la funzionalità necessaria a facilitare l’accesso e a garantire l’uguaglianza di accesso.
Specificazioni per infrastrutture e materiale rotabile
Alla Sezione 2 dell’allegato III sono aggiunti i punti 2.1.2 e 2.4.5: i sottosistemi "infrastrutture" e "materiale rotabile" cui il pubblico ha accesso devono essere accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente al punto 1.6.
Specificazioni per esercizio e applicazioni telematiche
Alla Sezione 2 dell’allegato III sono aggiunti i punti 2.6.4 e 2.7.5: occorre adottare misure adeguate affinché le norme operative e le applicazioni telematiche per i passeggeri offrano la funzionalità necessaria a garantire l’accessibilità per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1º gennaio 2014 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Deroga per Cipro e Malta
Gli obblighi di recepimento e attuazione non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fino all’istituzione di un sistema ferroviario nei rispettivi territori.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
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