Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21593/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 340 c.p. Dalla motivazione emerge che il ricorrente articolava quattro motivi, formulati in modo ritenuto generico, relativi alla configurabilità del reato, alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Il testo della decisione evidenzia che le censure non introducevano argomenti immuni da vizi logici o giuridici e che la condanna riguardava il turbamento della regolarità del servizio e l'alterazione del funzionamento dell'ufficio/servizio, profili che la Corte richiama per escludere l'ammissibilità delle doglianze. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché proposto senza il versamento del contributo previsto, con conseguente applicazione della sanzione economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la genericità dei quattro motivi di ricorso, che investivano la configurabilità del reato, la recidiva, le attenuanti generiche e la pena, senza superare i limiti dell'astrattezza e senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione di merito. Ha inoltre ribadito, in relazione al reato di cui all'art. 340 c.p., che il turbamento della regolarità del servizio integra l'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, richiamando la disciplina dell'inammissibilità per mancato versamento del contributo previsto.

Norme richiamate

  • art. 340 c.p.

    Il turbamento della regolarità del servizio integra l'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio, rilevante ai fini della fattispecie.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per la disciplina della sanzione economica conseguente all'inammissibilità del ricorso proposto senza il versamento richiesto.

Massime di principio

  • In tema di interruzione o turbamento di un pubblico servizio, il turbamento della regolarità del servizio è sufficiente a integrare l'alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio prevista dalla fattispecie.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche, astratte o non specificamente ancorate a vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche, la valutazione della recidiva e la commisurazione della pena non sono sindacabili in cassazione se il ricorso non indica specifiche illogicità o violazioni di legge nella motivazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.