Cassazione Civile, Ordinanza n. 03342/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il diniego di rimborso dell'imposta di registro versata in relazione a un atto di concessione demaniale di beni immobili, sostenendo che la concessione era stata risolta anticipatamente e che, pertanto, spettava il rimborso delle somme corrisposte per gli anni di concessione non fruita. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo non applicabile retroattivamente l'art. 3, comma 16, del d.l. n. 95/2012, che equipara le concessioni demaniali ai rapporti locatizi ai fini dell'art. 17 del d.P.R. n. 131/1986. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 3, comma 16, d.l. n. 95/2012 e dell'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il presupposto del rimborso non era la stipula del contratto, bensì l'evento successivo della risoluzione anticipata, verificatosi dopo l'entrata in vigore della norma; dunque, non si chiedeva una applicazione retroattiva, ma il riconoscimento di un diritto sorto al momento del recesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato i principi già affermati in precedente giurisprudenza e ha affermato che, in tema di imposta di registro, in caso di recesso anticipato, le imposte versate sono rimborsabili ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 anche per fattispecie anteriori all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 16, d.l. n. 95/2012. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 16, d.l. n. 95/2012
"Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive"
La disposizione equipara le concessioni demaniali di beni immobili ai rapporti locatizi ai fini dell'applicazione dell'art. 17 del TUR; ha valore ricognitivo di un principio già desumibile dal sistema e non introduce una disciplina innovativa in senso retroattivo.
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
In caso di recesso anticipato da rapporti di durata aventi ad oggetto il godimento di beni immobili, le imposte versate sono rimborsabili; la regola si applica anche alle concessioni demaniali, per equivalenza funzionale con la locazione.
art. 36 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel quadro sistematico ricostruito dalla Corte.
art. 43 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel quadro sistematico ricostruito dalla Corte.
art. 45 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel quadro sistematico ricostruito dalla Corte.
art. 57, comma 7, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato per completezza del quadro normativo in tema di concessioni demaniali e imposta di registro.
art. 823 c.c.
La concessione d'uso di area demaniale può attribuire un diritto assimilabile a un diritto personale di godimento, purché compatibile con l'interesse pubblico al bene.
art. 53 Cost.
Il diritto al rimborso è coerente con il principio di capacità contributiva, intesa come attitudine economica effettiva del contribuente commisurata al rapporto sostanziale tassato.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il diritto al rimborso delle somme versate può sorgere al verificarsi dell'evento successivo che incide sul rapporto tassato, come il recesso o la risoluzione anticipata, e non necessariamente al momento della stipula dell'atto.
- Le concessioni demaniali di beni immobili, quando attribuiscono un godimento assimilabile a quello locatizio, possono essere trattate in modo equivalente alla locazione ai fini dell'applicazione della disciplina fiscale sul rimborso per cessazione anticipata del rapporto.
- Una norma che esplicita un'equiparazione già ricavabile dal sistema ha natura ricognitiva e può confermare un principio preesistente senza implicare vera applicazione retroattiva.
- Nel sistema dell'imposta di registro, la tassazione deve restare coerente con la reale attitudine economica manifestata dal rapporto effettivamente goduto dal contribuente, in ossequio al principio di capacità contributiva.
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