Cassazione Penale, Ordinanza n. 10625/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse generico e manifestamente infondato in relazione al giudizio sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il trattamento sanzionatorio in modo ritenuto sfavorevole. L'unico motivo dedotto lamentava il difetto di motivazione con riferimento al giudizio sulla pena, sostenendo in sostanza che la corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la determinazione sanzionatoria. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata aveva confermato, con argomenti logici e giuridici corretti, la benevolenza del giudizio sulla pena formulato dal primo giudice, valorizzando anche il fatto che, nonostante la recidiva reiterata, era stata riconosciuta all'imputato l'attenuante del fatto di particolare tenuità per il delitto di ricettazione di una patente e richiamando plurimi elementi a sostegno della scelta sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
richiamato in relazione al riconoscimento dell'attenuante/istituto della particolare tenuità del fatto, valorizzato ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 99 c.p.
richiamata la recidiva reiterata come elemento considerato nel giudizio sulla pena
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche e non confrontate con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza impugnata.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando dà conto, con argomenti logici e giuridici non manifestamente illogici, degli elementi valorizzati dal giudice di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente considerato, insieme ad altri elementi, ai fini della modulazione della pena anche in presenza di recidiva reiterata, se la motivazione esplicita le ragioni della scelta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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