Cassazione Penale, Sentenza n. 25347/2026 del 06/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento nasce da verifiche fiscali su alcune società: una s.n.c. riconducibile a un imputato e una ditta individuale di un coimputato. Le verifiche hanno riguardato fatture emesse da un'associazione sportiva dilettantistica per contratti di sponsorizzazione e da altri soggetti, ritenute dall'accusa relative a operazioni inesistenti, con emersione di pagamenti a mezzo bonifico seguiti da prelievi in contanti e assenza di documentazione idonea a provare l'effettivo svolgimento delle prestazioni. In primo grado i due imputati erano stati condannati per violazioni dell'art. 2 d.lgs. 74/2000; in appello uno dei capi è stato dichiarato estinto per prescrizione per ciascuno, con rideterminazione della pena e della confisca. Il primo imputato ha proposto sei motivi: prova dell'inesistenza delle operazioni; mancata assoluzione per due capi perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; disparità di trattamento rispetto ad altre fatture della stessa società; erronea applicazione della disciplina tributaria sulle sponsorizzazioni sportive sotto la soglia di euro 200.000; mancata revoca della confisca. Il secondo imputato ha proposto cinque motivi: vizio di motivazione sull'inesistenza delle operazioni; diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale; prescrizione; revoca della confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato nel merito il ricorso del primo imputato sui profili di valutazione della prova e sul dolo specifico, mentre ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi sulla disparità di trattamento e sulla deducibilità delle sponsorizzazioni; ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla confisca, ma ha poi dichiarato estinto per prescrizione il reato residuo relativo al capo 2, annullando senza rinvio limitatamente a tale capo e rideterminando pena, pene accessorie e confisca. Quanto al secondo imputato, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo sulla illogicità della motivazione circa l'inesistenza dell'operazione fatturata, ma ha comunque annullato senza rinvio la sentenza perché il reato residuo era nel frattempo prescritto; di conseguenza ha revocato la confisca disposta nei suoi confronti.
La decisione
Per il primo imputato il ricorso è stato rigettato nel resto ma accolto limitatamente alla declaratoria di prescrizione del capo 2, con annullamento senza rinvio per tale capo, eliminazione della relativa quota di pena per continuazione, rideterminazione della pena residua in anni uno e mesi quattro di reclusione, riduzione al minimo delle pene accessorie temporanee ex art. 12 d.lgs. 74/2000 e rideterminazione della confisca per equivalente in euro 66.000. Per il secondo imputato la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il residuo reato di cui al capo 8 era estinto per prescrizione, con revoca della confisca disposta nei suoi confronti. La Corte ha inoltre precisato che, in presenza di causa estintiva maturata, i vizi motivazionali della decisione non erano più utilmente scrutinabili ai fini dell'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
norma incriminatrice delle dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte la applica ai fatti contestati, ravvisando la falsità delle operazioni fatturate sulla base di plurimi indici convergenti.
art. 131-bis c.p.
richiamato dalla difesa del secondo imputato come causa di non punibilità; la Corte non ne fa applicazione, non essendo il motivo accolto prima della declaratoria di prescrizione.
art. 578-bis c.p.p.
richiamato per la confisca; la Corte afferma che, nel caso concreto, la disposizione non ha efficacia retroattiva e quindi non consente di mantenere la confisca dopo l'estinzione del reato per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 12 d.lgs. n. 74/2000
richiamato per le pene accessorie temporanee, che vengono rideterminate nella misura minima.
art. 90, legge n. 289 del 2002
richiamato dalla difesa sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportive inferiori a euro 200.000; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché nuovo e, comunque, irrilevante a fronte dell'accertata falsità delle operazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla valutazione della prova è ammissibile solo se denuncia manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione; non può risolversi in una richiesta di nuova lettura del compendio probatorio.
- Ai fini dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, la falsità dell'operazione può essere desunta da un quadro indiziario convergente, come sproporzione economica, pagamenti incoerenti, prelievi in contanti non giustificati e mancanza di documentazione dell'effettiva prestazione, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito.
- La genericità della fattura, i pagamenti solo parziali o i prelievi successivi non valgono isolatamente come prova automatica di operazione inesistente, ma possono concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare il giudizio di responsabilità.
- La deduzione relativa alla disciplina tributaria delle sponsorizzazioni è irrilevante se il giudice di merito ha già accertato in fatto che la prestazione fatturata era fittizia; la questione della deducibilità presuppone infatti l'effettività dell'operazione.
- La causa estintiva del reato sopravvenuta in sede di legittimità impedisce, di regola, l'annullamento con rinvio per vizio di motivazione, perché il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare immediatamente l'estinzione del reato.
- La confisca collegata a reati tributari estinti non può essere automaticamente mantenuta in base all'art. 578-bis c.p.p. per fatti anteriori alla sua introduzione, ove la norma non abbia efficacia retroattiva.
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