Sentenza del 07/11/2018 n. 28329 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Molise che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004. Gli accertamenti riguardavano: l'applicazione indebita dell'aliquota IVA agevolata del 4% per la cessione di autovetture a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; la deduzione di costi di riparazione e manutenzione ritenuti non inerenti; e operazioni soggettivamente inesistenti, con cessioni in esenzione IVA a società interposte che avevano rilasciato dichiarazioni d'intento non veritiere. Il ricorso censurava, in particolare, la motivazione apparente o omessa della CTR, l'errata distribuzione dell'onere della prova e l'errata applicazione dei principi in materia di frodi IVA e consapevolezza del cessionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, che si era limitata ad affermare l'esistenza di documentazione prodotta dalla contribuente senza indicarne il contenuto né spiegare perché fosse idonea a giustificare l'aliquota agevolata. La CTR aveva inoltre omesso di considerare gli elementi forniti dall'Agenzia, secondo cui i redditi dei soggetti interessati superavano i limiti previsti dalla legge. In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha chiarito che non occorre provare un accordo preventivo, una partecipazione dolosa alla frode o un vantaggio fiscale diretto: è sufficiente dimostrare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a un'operazione evasiva. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; non è sufficiente un'affermazione generica o meramente apparente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12 e Tariffa, Parte II, art. 31
L'aliquota IVA agevolata per la cessione di autovetture destinate a persone con ridotte o impedite capacità motorie presuppone il rispetto delle condizioni sostanziali e documentali previste dalla legge.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, e D.L. n. 746 del 1983, art. 1, comma 2, convertito nella L. n. 17 del 1984
Il regime di non imponibilità o sospensione dell'IVA in favore degli esportatori abituali richiede che il cessionario possieda effettivamente i requisiti previsti e che la dichiarazione d'intento sia veritiera.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21
La detrazione dell'IVA e la validità della fattura presuppongono la corrispondenza della documentazione all'operazione realmente effettuata e il rispetto dei requisiti sostanziali.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su elementi presuntivi, purché siano specifici, oggettivi e idonei a sostenere la ricostruzione fiscale.
Codice civile, art. 2697
Chi intende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi; nel giudizio tributario l'Ufficio deve provare gli elementi dell'illecito fiscale, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria quando l'accertamento sia adeguatamente fondato.
Codice civile, artt. 2727 e seguenti
Le presunzioni possono essere utilizzate per dimostrare fatti non direttamente provati, purché derivino da elementi gravi, precisi e concordanti.
Art. 12 TUIR
I requisiti reddituali previsti per l'accesso alle agevolazioni devono essere effettivamente posseduti; il superamento dei limiti può escludere il beneficio.
Principio elaborato da Cass. n. 9851 del 10 aprile 2018
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche indiziariamente, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, effettiva o esigibile secondo l'ordinaria diligenza, del cessionario circa l'inserimento dell'operazione in un'evasione fiscale.
Non è necessario dimostrare un accordo fraudolento, la partecipazione intenzionale alla frode o un vantaggio fiscale diretto del contribuente. Occorre invece valutare gli indizi oggettivi e la diligenza esigibile in relazione alla professionalità dell'operatore e alle circostanze concrete.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria deve esaminare in modo concreto le prove decisive: il semplice richiamo a documenti non identificati o alla mancata contestazione dell'Ufficio non costituisce motivazione sufficiente.
- Chi applica un'aliquota IVA agevolata deve verificare e conservare la documentazione che dimostra il possesso di tutti i requisiti sostanziali e reddituali richiesti; l'onere non è assolto dalla sola produzione generica di documenti.
- Nelle frodi IVA, l'Amministrazione può provare la consapevolezza del cessionario anche mediante presunzioni. Non deve necessariamente dimostrare un accordo preventivo, una partecipazione volontaria alla frode o un profitto fiscale diretto.
- La posizione professionale del contribuente rileva: a un operatore esperto, come un commerciante di autovetture, può essere richiesta una diligenza maggiore nell'identificazione dei clienti, dei fornitori e dei requisiti per l'applicazione dei regimi IVA speciali.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o delle fatture non è da sola sufficiente a escludere la responsabilità fiscale quando esistano elementi concreti che rendano anomala o sospetta l'operazione.
- Un interpello o una richiesta informale di chiarimenti all'Ufficio non legittima automaticamente l'operazione concreta: occorre verificare che la risposta riguardi esattamente i fatti realizzati e che siano rispettate tutte le condizioni di legge.
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