Sentenza n. 1080/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di 2.000 euro. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito né ha dato esecuzione spontanea al giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per il giudizio di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato e che era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di 2.000 euro. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente del Ministero, da eseguire entro ulteriori 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica accogliendo la domanda e impartendo all’Amministrazione specifici ordini esecutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua i presupposti dell’azione di ottemperanza anche rispetto alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato quale disposizione applicabile ai presupposti del giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione costituiva l’obbligo oggetto di esecuzione.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica che l’Amministrazione è stata condannata a costituire e accreditare.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale e non adempiuto.
- Quando l’Amministrazione non contesta e non ha eseguito l’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; qualora sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale.
- L’accertamento del passaggio in giudicato e della previa notificazione della sentenza all’Amministrazione integra, unitamente all’inadempimento, i presupposti processuali rilevanti per l’azione di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1073/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1074/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1075/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1076/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1077/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mag 2026Sentenza n. 1078/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →