Ordinanza n. 513/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 10 ottobre 2025, notificato in data 16 ottobre 2025, con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - ha disposto la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo, ai sensi dell'art. 916 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nei confronti del Colonnello -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, susseguente e/o comunque connesso, ivi incluse le proposte del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto dirigenziale di sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego ai sensi dell’art. 916 del d.lgs. 66/2010
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione della Difesa ne ha disposto la sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego, mentre era sottoposto a procedimento penale per gravi imputazioni astrattamente idonee a comportare la perdita del grado e la rimozione dal servizio. La censura cautelare ha riguardato, in particolare, la fragilità del quadro indiziario e degli elementi posti a fondamento della ritenuta colpevolezza, alla luce di una precedente sentenza della Corte di cassazione, anteriore al provvedimento amministrativo, che aveva annullato con rinvio la decisione del Tribunale del riesame e aveva determinato la successiva scarcerazione dell’Ufficiale. La Corte di cassazione aveva inoltre pronunciato una seconda decisione di annullamento con rinvio, relativa a nuovi profili dedotti dalla difesa. Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento di sospensione non avesse adeguatamente considerato tali sopravvenienze e non avesse correttamente motivato il contemperamento tra la gravità delle imputazioni, la posizione ricoperta e la consistenza degli elementi indiziari.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame da parte dell’Amministrazione. Il Collegio ha ricordato che la sospensione precauzionale facoltativa del militare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile quando manifestamente irragionevole, e che la gravità del reato contestato, la posizione d’impiego e il rapporto con il servizio possono normalmente giustificare la misura. Tuttavia, nel caso concreto, la precedente sentenza della Corte di cassazione, anteriore all’adozione del decreto, e il successivo annullamento con rinvio apparivano idonei a porre in discussione la solidità del quadro indiziario. Il provvedimento impugnato non sembrava avere adeguatamente considerato le ragioni della prima pronuncia penale nel complessivo bilanciamento degli interessi e degli elementi confliggenti. L’Amministrazione dovrà quindi riesaminare la fattispecie alla luce degli elementi indicati nell’ordinanza. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 916 d.lgs. 66/2010
La sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego può essere disposta nei confronti del militare sottoposto a procedimento penale per imputazioni gravi, ma l’esercizio del potere resta soggetto al sindacato di ragionevolezza e a un’adeguata considerazione degli elementi rilevanti del caso concreto.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.
Massime di principio
- La sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego del militare sottoposto a procedimento penale costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice amministrativo quando risulti manifestamente irragionevole o sorretta da una motivazione inadeguata.
- La gravità dell’imputazione, la posizione d’impiego del militare e l’eventuale collegamento dei fatti con il servizio possono giustificare la sospensione precauzionale, anche senza una dettagliata autonoma esposizione della gravità dei fatti, purché il provvedimento consideri adeguatamente gli elementi specifici emersi nel procedimento penale.
- Quando, prima dell’adozione della sospensione precauzionale, la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio una decisione cautelare penale evidenziando criticità del quadro indiziario, l’Amministrazione deve tenere conto di tale pronuncia nella motivazione e nel bilanciamento tra esigenze di tutela del buon andamento e del prestigio dell’amministrazione e posizione del militare.
- La concessione della tutela cautelare ai soli fini del riesame non determina necessariamente l’annullamento immediato della sospensione, ma impone all’Amministrazione una nuova valutazione della fattispecie alla luce degli elementi indicati dal giudice amministrativo.
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