Sentenza del 04/04/2016 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Accertamento - Avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione - Verifica fiscale con predisposizione di processo verbale - Determinazione del reddito e recupero IVA in difformità dei dati accertati in sede di verifica - Non opera - Quantificazione del reddito sulla base dei ricavi e costi risultanti dal processo verbale e riconoscimento della detrazione IVA sui costi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento era stato emesso per omessa presentazione della dichiarazione, a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza formalizzata in un processo verbale di constatazione (p.v.c.). L’Amministrazione aveva determinato il reddito d’impresa e recuperato l’IVA in modo difforme rispetto ai ricavi e ai costi risultanti dal p.v.c., senza riconoscere adeguatamente l’IVA detraibile relativa ai costi accertati.
La decisione
La contestazione è stata accolta sul punto sostanziale. È stato affermato che il reddito d’impresa deve essere determinato sulla base dei ricavi e dei costi accertati dalla Guardia di Finanza e richiamati nel p.v.c. L’Amministrazione deve inoltre riconoscere la detrazione dell’IVA relativa ai costi inerenti e documentati, anche nell’ambito di un accertamento conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione. Non è quindi legittimo determinare il reddito o recuperare l’IVA discostandosi immotivatamente dai dati risultanti dalla verifica.
Norme richiamate
Principio di determinazione analitica del reddito d’impresa
Il reddito imponibile deve essere determinato considerando sia i ricavi sia i costi inerenti accertati, evitando una quantificazione basata soltanto sulle componenti positive.
Disciplina della detrazione dell’IVA sugli acquisti
L’IVA relativa a costi inerenti all’attività d’impresa e risultanti dalla verifica deve essere riconosciuta in detrazione, purché ne siano provati i presupposti sostanziali e documentali.
Processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza
Quando l’avviso di accertamento richiama il p.v.c., i dati e le risultanze della verifica costituiscono il riferimento per la ricostruzione del reddito e dell’IVA. L’Amministrazione non può discostarsene senza adeguata motivazione.
Massime di principio
- In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può procedere alla ricostruzione del reddito, ma deve considerare non solo i ricavi, bensì anche i costi inerenti effettivamente risultanti o provati.
- Se l’avviso di accertamento richiama un processo verbale di constatazione, la ricostruzione impositiva deve essere coerente con le risultanze del verbale, salvo specifica e adeguata motivazione per discostarsene.
- L’IVA detraibile sui costi non può essere ignorata automaticamente per il solo fatto che il contribuente non ha presentato la dichiarazione; occorre verificare l’effettiva esistenza, inerenza e documentazione degli acquisti.
- Un accertamento che consideri i ricavi ma ometta i costi correlati o neghi senza motivazione l’IVA detraibile può risultare illegittimo e può essere rideterminato a favore del contribuente.
- La decisione non esclude l’accertamento per omessa dichiarazione, ma impone che la quantificazione dell’imposta sia sostanzialmente corretta e rispettosa dei dati emersi dalla verifica.
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