Sentenza n. 713/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del Registro cronologico, notificata in data -OMISSIS-, con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione di opere -OMISSIS- abusive realizzate in -OMISSIS-; nonché, di ogni atto successivo, presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a strutture lignee abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di varie strutture lignee realizzate su un terreno di sua proprietà, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità dell'ordinanza per omessa notificazione di atti preliminari e presupposti e per mancata qualificazione dell'abuso, lamentando che il Comune non avrebbe precisato se le opere fossero state realizzate in assenza o totale difformità dal titolo, con variazioni essenziali oppure in parziale difformità. Ha inoltre censurato l'omessa notificazione del diniego dell'istanza di presa d'atto relativa alla preesistenza delle opere e lo svolgimento del sopralluogo senza contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere e sviamento, sostenendo che il Comune non avrebbe considerato la preesistenza delle opere anteriormente al 1956, il loro carattere pertinenziale rispetto a un'area demaniale marittima affidata a un'amministrazione militare e la circostanza che la scala e la pedana costituivano l'unico accesso a tale area. L'istanza cautelare era stata respinta perché le opere risultavano prive di titolo legittimante, il diniego dell'istanza di presa d'atto non era stato impugnato e l'autorizzazione paesaggistica invocata riguardava l'amministrazione militare e non risultava riferibile ai manufatti insistenti sulla proprietà della ricorrente. Nel corso del giudizio le opere sono state spontaneamente demolite, come accertato dai sopralluoghi comunali. La ricorrente ha comunque sostenuto la persistenza dell'interesse, prospettando la possibilità di presentare un nuovo progetto di riqualificazione dell'area.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. La demolizione spontanea delle opere oggetto dell'ordinanza ha eliminato l'utilità concreta conseguibile mediante l'eventuale annullamento dell'atto, poiché il ricorso era diretto esclusivamente contro l'ordine di demolizione e mirava a evitare l'ingerenza dell'amministrazione sulle opere. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la prospettata possibilità di presentare in futuro un nuovo progetto di riqualificazione, trattandosi di un interesse ipotetico e virtuale, non di un interesse concreto e attuale alla decisione. L'abusività dei manufatti era inoltre già stata acclarata con il non impugnato rigetto dell'istanza di presa d'atto. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della demolizione spontanea eseguita dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto delle parti alla decisione
Il ricorso è improcedibile quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il processo non può più procurare alla parte un risultato utile.
art. 87, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Fatti univoci sopravvenuti e il comportamento delle parti, tra cui la demolizione spontanea dell'opera impugnata, possono provare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, ultimo comma, c.p.a.
La demolizione spontanea delle opere è stata considerata, in via argomentativa, un fatto sopravvenuto idoneo a rendere inutile la prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La demolizione spontanea dell'opera edilizia oggetto di un ordine di demolizione elimina, di regola, l'interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso proposto contro tale ordine, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il processo non possa più procurare alcuna utilità concreta al ricorrente.
- L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla conclusione del giudizio e deve consistere nella prospettiva di un vantaggio personale, concreto e attuale collegato a uno specifico bene della vita; non è sufficiente la mera possibilità ipotetica di presentare in futuro un nuovo progetto edilizio o di riqualificazione dell'area.
- La sopravvenuta demolizione delle opere impugnate può essere desunta da fatti univoci e dal comportamento della parte, anche quando quest'ultima dichiari di voler mantenere l'interesse alla decisione.
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