Cassazione Penale, Sentenza n. 30815/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva, avrebbe omesso di indicare esplicitamente la pena base su cui è stata operata la riduzione ai sensi dell'art. 62-bis c.p., rendendo così carente la motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p. e non permettendo di comprendere se e come la diminuente abbia inciso sulla misura della sanzione e se la discrezionalità del giudice sia stata correttamente esercitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la Corte d'appello non abbia enunciato in modo analitico il calcolo, dalla sentenza e per formulazione a ritroso risulta chiaramente che la pena base era di anni 3 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa (la stessa applicata in primo grado). La Corte d'appello ha applicato le attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva e la diminuzione ai sensi dell'art. 62-bis c.p. in misura inferiore al terzo, arrivando alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4.950,00 di multa, poi ridotta per il rito fino a anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 3.300,00 di multa. La motivazione è stata ritenuta sufficiente in quanto la corte di appello ha confermato e richiamato le ragioni della commisurazione operate dal primo giudice, riassumendole con la formula "pena congrua" alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Il reato contestato è quello di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato per il possesso di piante, boccioli e foglie di marijuana in essiccazione.
cod. pen., art. 133
L'art. 133 fornisce i criteri di determinazione della pena; la Corte di appello, richiamando i parametri e confermando la commisurazione del primo grado, ha ritenuto esauriente la motivazione anche se non ha dettagliato analiticamente la misura della pena base.
cod. pen., art. 62-bis
L'art. 62-bis disciplina la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha applicato la diminuente in misura inferiore al terzo, riducendo la pena base fino alla misura finale poi ulteriormente ridotta per il rito.
Massime di principio
- La mancata esposizione analitica del calcolo della pena in appello non comporta automaticamente Cassazione se dalla motivazione e dagli esiti della sentenza è desumibile con certezza la pena base e l'incidenza delle attenuanti.
- La Corte d'appello può richiamare e confermare la motivazione del primo grado mediante sintetica affermazione della "pena congrua" richiamando i parametri dell'art. 133 c.p.; ciò è sufficiente a motivare la commisurazione salvo che la ragione non sia manifestamente insufficiente o contraddittoria.
- Quando si concede la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva (art. 62-bis), il giudice deve comunque rendere comprensibile l'effetto della diminuzione sulla pena, ma ciò può avvenire anche per via deduttiva se il percorso logico è ricavabile dalla sentenza.
- Per contestare la motivazione della commisurazione della pena in Cassazione occorre dimostrare che la decisione è priva di una ragione sufficiente o che il calcolo è aritmeticamente inesatto e non semplicemente carente di enunciazione formale.
- In situazioni analoghe è utile verificare se dalla decisione si possa ricostruire retrospettivamente la pena base e le operazioni aritmetiche effettuate: se ciò è possibile, il motivo di ricorso per carenza di motivazione difficilmente avrà successo.
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