Cassazione Civile, Ordinanza n. 38086/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce in una procedura distributiva ex art. 512 c.p.c. nel testo previgente alla riforma del 2005, nella quale, a fronte di più creditori, il creditore originario del resistente risultava soddisfatto in base a trentaquattro titoli cambiari rilasciati anni prima dal ricorrente. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza d’appello che aveva confermato quella di primo grado, articolando due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1815 c.c. in relazione all’art. 4 L. 108/1996, sostenendo la nullità delle pattuizioni sugli interessi relativi ai titoli cambiari e, in sostanza, l’applicabilità della disciplina antiusura. Con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1988 c.c. in relazione all’art. 1415 c.c., contestando l’impostazione del giudice di merito sull’astrattezza processuale dei titoli e la conseguente ripartizione dell’onere della prova: a suo dire i titoli sarebbero stati emessi non per un nuovo prestito, ma per coprire interessi maturati sul mutuo originario. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e comunque infondato, rilevando anzitutto che l’atto di ricorso era costruito come mera giustapposizione e riproduzione integrale degli atti di causa, modalità incompatibile con il requisito di sinteticità dell’esposizione dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della L. 108/1996 perché i titoli cambiari e il rapporto di credito erano anteriori alla sua entrata in vigore: la disciplina antiusura non ha efficacia retroattiva e non opera se il tasso, lecito al momento della pattuizione, divenga tale solo in seguito. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto del tutto generico e comunque dipendente dal primo: i giudici di merito avevano correttamente applicato l’art. 1988 c.c. come deroga all’art. 2697 c.c., valorizzando l’astrattezza dei titoli e la mancanza di prova contraria adeguata circa la loro funzione di mera copertura di interessi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 512 c.p.c.
viene richiamato solo per qualificare la controversia come distributiva in sede esecutiva, nel testo previgente alla riforma del 2005
art. 366, n. 3, c.p.c.
la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali non soddisfa il requisito della sintetica esposizione dei fatti e può rendere il ricorso inammissibile
art. 1815 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione agli interessi pattuiti sui titoli, ma ritenuto inconferente alla luce della non retroattività della disciplina antiusura
art. 4 L. 108/1996
la disciplina antiusura non si applica retroattivamente ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore
L. 108/1996
non ha efficacia retroattiva; se il tasso era lecito al momento della pattuizione e diviene successivamente usurario, ciò non incide sul patto originario
art. 1988 c.c.
comporta una deroga alla regola generale dell’onere della prova, valorizzando l’astrattezza del titolo e la necessità di prova contraria di chi contesta il credito
art. 1415 c.c.
è richiamato nel secondo motivo, ma non emerge una specifica applicazione autonoma nella decisione
art. 2697 c.c.
la Corte conferma che l’art. 1988 c.c. opera come deroga alla regola generale dell’onere probatorio
art. 23, comma 9, d.l. 137/2020
indica la modalità di trattazione camerale utilizzata per la decisione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mera riproduzione integrale e non selettiva degli atti di causa non soddisfa il requisito della sintetica esposizione dei fatti e può condurre all’inammissibilità del ricorso.
- La disciplina antiusura introdotta dalla L. 108/1996 non si applica ai rapporti di credito sorti prima della sua entrata in vigore; la sopravvenuta usurarietà di un tasso originariamente lecito non incide retroattivamente sul patto.
- L’art. 1988 c.c. opera come regola speciale che attenua o modifica l’onere della prova rispetto all’art. 2697 c.c., imponendo a chi contesta il credito supportato da titolo astratto di fornire una prova contraria adeguata.
- Quando la censura di legittimità è costruita in modo generico e dipende logicamente da un motivo principale infondato, il secondo motivo può essere rigettato insieme al primo senza autonoma rilevanza decisoria.
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