Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38086/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce in una procedura distributiva ex art. 512 c.p.c. nel testo previgente alla riforma del 2005, nella quale, a fronte di più creditori, il creditore originario del resistente risultava soddisfatto in base a trentaquattro titoli cambiari rilasciati anni prima dal ricorrente. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza d’appello che aveva confermato quella di primo grado, articolando due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1815 c.c. in relazione all’art. 4 L. 108/1996, sostenendo la nullità delle pattuizioni sugli interessi relativi ai titoli cambiari e, in sostanza, l’applicabilità della disciplina antiusura. Con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 1988 c.c. in relazione all’art. 1415 c.c., contestando l’impostazione del giudice di merito sull’astrattezza processuale dei titoli e la conseguente ripartizione dell’onere della prova: a suo dire i titoli sarebbero stati emessi non per un nuovo prestito, ma per coprire interessi maturati sul mutuo originario. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e comunque infondato, rilevando anzitutto che l’atto di ricorso era costruito come mera giustapposizione e riproduzione integrale degli atti di causa, modalità incompatibile con il requisito di sinteticità dell’esposizione dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della L. 108/1996 perché i titoli cambiari e il rapporto di credito erano anteriori alla sua entrata in vigore: la disciplina antiusura non ha efficacia retroattiva e non opera se il tasso, lecito al momento della pattuizione, divenga tale solo in seguito. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto del tutto generico e comunque dipendente dal primo: i giudici di merito avevano correttamente applicato l’art. 1988 c.c. come deroga all’art. 2697 c.c., valorizzando l’astrattezza dei titoli e la mancanza di prova contraria adeguata circa la loro funzione di mera copertura di interessi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.c.

    viene richiamato solo per qualificare la controversia come distributiva in sede esecutiva, nel testo previgente alla riforma del 2005

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali non soddisfa il requisito della sintetica esposizione dei fatti e può rendere il ricorso inammissibile

  • art. 1815 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione agli interessi pattuiti sui titoli, ma ritenuto inconferente alla luce della non retroattività della disciplina antiusura

  • art. 4 L. 108/1996

    la disciplina antiusura non si applica retroattivamente ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore

  • L. 108/1996

    non ha efficacia retroattiva; se il tasso era lecito al momento della pattuizione e diviene successivamente usurario, ciò non incide sul patto originario

  • art. 1988 c.c.

    comporta una deroga alla regola generale dell’onere della prova, valorizzando l’astrattezza del titolo e la necessità di prova contraria di chi contesta il credito

  • art. 1415 c.c.

    è richiamato nel secondo motivo, ma non emerge una specifica applicazione autonoma nella decisione

  • art. 2697 c.c.

    la Corte conferma che l’art. 1988 c.c. opera come deroga alla regola generale dell’onere probatorio

  • art. 23, comma 9, d.l. 137/2020

    indica la modalità di trattazione camerale utilizzata per la decisione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la mera riproduzione integrale e non selettiva degli atti di causa non soddisfa il requisito della sintetica esposizione dei fatti e può condurre all’inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina antiusura introdotta dalla L. 108/1996 non si applica ai rapporti di credito sorti prima della sua entrata in vigore; la sopravvenuta usurarietà di un tasso originariamente lecito non incide retroattivamente sul patto.
  • L’art. 1988 c.c. opera come regola speciale che attenua o modifica l’onere della prova rispetto all’art. 2697 c.c., imponendo a chi contesta il credito supportato da titolo astratto di fornire una prova contraria adeguata.
  • Quando la censura di legittimità è costruita in modo generico e dipende logicamente da un motivo principale infondato, il secondo motivo può essere rigettato insieme al primo senza autonoma rilevanza decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoMutuoInadempimentoEspropriazione forzata
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.