Sentenza del 04/05/2017 n. 1908 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSO - IVA - Omessa predisposizione quadro VR - Presentazione istanza di rimborso nel termine biennale - Obbligo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso non è assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992, poiché l'importo era stato già indicato nella dichiarazione annuale IVA. Alla successiva istanza si applica il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2496 del codice civile. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria viene quindi disattesa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omessa predisposizione del quadro VR e il termine entro il quale il contribuente poteva presentare la successiva istanza di rimborso IVA. L'Amministrazione riteneva che, in assenza del Modello VR, l'istanza fosse soggetta al termine biennale di decadenza. Il principio affermato è invece che l'indicazione dell'importo chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale IVA manifesta già la volontà del contribuente di ottenere il rimborso; pertanto, la mancata presentazione del quadro VR non determina l'applicazione del termine biennale di decadenza.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
termine biennale di decadenza
Il termine biennale per proporre la domanda di rimborso opera quando il diritto non sia stato già formalmente esercitato o manifestato nella dichiarazione IVA. Non si applica, secondo il principio espresso, quando la dichiarazione annuale contiene l'indicazione dell'importo richiesto a rimborso.
Art. 2496 del codice civile
termine decennale di prescrizione
La successiva presentazione dell'istanza di rimborso è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, in quanto la volontà di ottenere il rimborso era già stata espressa nella dichiarazione annuale IVA.
Modello VR / quadro VR della dichiarazione IVA
La mancata presentazione del Modello VR o del quadro VR non impedisce di considerare tempestiva la richiesta quando l'importo del rimborso è stato indicato nella dichiarazione annuale IVA.
Massime di principio
- L'indicazione dell'importo IVA chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale può costituire una manifestazione tempestiva della volontà di esercitare il diritto al rimborso.
- La successiva omissione di un modello o quadro dichiarativo strumentale, come il Modello VR, non comporta automaticamente la decadenza dal diritto se la richiesta sostanziale era già contenuta nella dichiarazione.
- Quando il diritto al rimborso è stato già validamente manifestato, la successiva istanza può essere soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale anziché al termine biennale di decadenza.
- È comunque necessario verificare il contenuto concreto della dichiarazione, la chiara indicazione dell'importo richiesto e la normativa applicabile al periodo d'imposta interessato.
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