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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Brescia, Sezione 2

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Brescia sull'istanza di dissequestro proposta dal ricorrente ed inoltrata a mezzo pec in data 16.9.2025;

Giustizia amministrativa202501419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Brescia sull’istanza di dissequestro e restituzione di un autoveicolo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva proposto al Prefetto, ai sensi dell’art. 203 del Codice della strada, opposizione contro il verbale di sequestro amministrativo di un autoveicolo rinvenuto con targhe doganali tedesche e carta di circolazione ritenute false. Secondo la ricorrente, il mancato esercizio del potere prefettizio nei termini previsti dagli artt. 203 e 204 del Codice della strada aveva determinato la formazione del silenzio-assenso e il tacito accoglimento dell’opposizione. Su tale presupposto, la società aveva presentato il 16 settembre 2025 un’istanza di dissequestro alla Polizia locale e al Prefetto, senza ricevere risposta entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della l. n. 241/1990. Ha quindi proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la pretesa sostanziale fatta valere riguardasse un diritto soggettivo al dissequestro e alla restituzione del veicolo, e non un interesse legittimo. La ricorrente ha replicato che il giudizio aveva ad oggetto soltanto il silenzio dell’Amministrazione e non una domanda di restituzione proponibile davanti al giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’azione avverso il silenzio non costituisce un rimedio generale autonomo e non attribuisce, di per sé, la giurisdizione al giudice amministrativo: il riparto deve essere determinato in base alla posizione sostanziale cui si riferisce l’inerzia amministrativa. Nel caso concreto, la stessa ricorrente aveva qualificato la propria pretesa come diritto soggettivo al dissequestro e alla restituzione del veicolo, che sarebbe sorto per effetto del presunto silenzio-assenso formatosi sul ricorso amministrativo contro il sequestro. La controversia riguardava dunque l’adempimento dell’Amministrazione rispetto a una pretesa avente ad oggetto un’utilità direttamente riconducibile a un diritto soggettivo, senza intermediazione di un potere amministrativo autoritativo. La giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario, davanti al quale la controversia può essere riproposta nelle forme di una domanda di accertamento e condanna, nei termini di rito. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e per la natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Con ricorso ex art. 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è uno strumento processuale per contestare l’inerzia amministrativa, ma presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale e non la fonda.

  • art. 203 Codice della strada

    ricorso al Prefetto ex art. 203 Codice della Strada

    Disciplina il ricorso amministrativo al Prefetto contro il verbale di accertamento delle violazioni del Codice della strada.

  • art. 204 Codice della strada

    nei termini perentori di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S.

    È richiamato in relazione ai termini entro i quali il Prefetto deve provvedere sul ricorso amministrativo e alla prospettata formazione del silenzio-assenso.

  • art. 204, comma 1-bis, Codice della strada

    silenzio assenso di cui all’art. 204 comma 1-bis

    È invocato dalla ricorrente quale fondamento del presunto accoglimento tacito dell’opposizione al sequestro.

  • art. 213 Codice della strada

    violazione dell’art. 213 comma 8 del Codice della Strada

    Disciplina, nel caso concreto, la violazione connessa alla circolazione del veicolo sottoposto a sequestro e gli effetti successivi sul bene.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    nel termine di 30 giorni di cui all’art. 2 della L. n. 241/90

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento sull’istanza di dissequestro entro il termine previsto.

  • art. 204-bis Codice della strada

    opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Brescia ex art. 204-bis C.d.S.

    È richiamato per l’opposizione giudiziale contro i verbali di sequestro e per la contestazione della violazione collegata alla circolazione del veicolo sequestrato.

  • art. 213, comma 8, Codice della strada

    affidamento del veicolo al custode-acquirente ex art. 213 comma 8 C.d.S.

    È richiamato in relazione alla contestazione della violazione commessa dal custode e al conseguente trasferimento coattivo del veicolo.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando il giudice amministrativo abbia giurisdizione sul rapporto sostanziale cui si riferisce l’inerzia; essa non costituisce un’autonoma fonte di giurisdizione amministrativa.
  • Per stabilire la giurisdizione sull’azione contro il silenzio occorre identificare la posizione giuridica sostanziale fatta valere: se la pretesa riguarda un diritto soggettivo a un’utilità direttamente attribuita dalla legge, senza necessità di intermediazione di un potere autoritativo, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • Quando l’istanza di dissequestro e restituzione di un bene è fondata su un preteso diritto soggettivo derivante dall’accoglimento tacito di un ricorso amministrativo, l’inerzia dell’Amministrazione non può essere impugnata con il rito sul silenzio davanti al giudice amministrativo; la tutela deve essere esercitata davanti al giudice ordinario mediante le azioni pertinenti di accertamento e condanna.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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