Ordinanza n. 2129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire degli studenti, il ricorso contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica all’istituto frequentato
Esito
Favorevole al ricorrente (studenti)
Prevale il privato
La controversia
Gli studenti hanno appellato la sentenza semplificata del TAR Campania, chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia. In primo grado avevano impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026 presentata dall’istituto frequentato. Il TAR aveva accolto l’eccezione dell’Amministrazione e dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire degli studenti. In appello l’eccezione è stata riproposta dalla difesa erariale, ma il Consiglio di Stato ne ha riservato l’esame alla fase di merito. In sede cautelare gli appellanti hanno rappresentato il rischio di non poter concludere regolarmente l’anno scolastico, sostenere le prove INVALSI e l’esame di maturità, né presentare tempestivamente domanda per sostenere l’esame come privatisti o trasferirsi presso altri istituti. La spettanza della parità scolastica dell’istituto risultava inoltre ancora controversa davanti al TAR Lazio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare subordinata, senza anticipare la decisione sulla legittimazione degli studenti né sulla spettanza della parità scolastica all’istituto, disponendo che l’Amministrazione ammettesse gli appellanti a sostenere l’esame finale come studenti privatisti. Ha ritenuto sussistente il fumus in senso cautelare in ragione della situazione peculiare di incertezza degli studenti, derivante dal giudizio ancora pendente sulla parità scolastica e dall’impossibilità, nell’immediato, di individuare le modalità per concludere l’anno. Quanto al periculum in mora, ha considerato prevalente l’interesse degli studenti a portare a compimento l’anno scolastico e a svolgere le prove finali. La misura è stata ritenuta compatibile con l’interesse pubblico all’istruzione e non lesiva del contenzioso relativo alla parità dell’istituto, poiché l’esame da privatista prescinde dal riconoscimento della parità. L’Amministrazione dovrà indicare le modalità di presentazione delle domande, individuare le sedi d’esame preferibilmente prossime alle residenze degli studenti e organizzare tempestivamente apposite sessioni, comunicandone il calendario anche all’istituto di provenienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito dell’appello è stato fissato per l’udienza pubblica del 24 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Consente l’adozione della tutela cautelare in appello; nel caso concreto è stato utilizzato per disporre l’ammissione degli studenti agli esami finali come privatisti.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello il giudice può adottare una misura interinale volta a salvaguardare la posizione degli studenti esposti al rischio di non poter concludere l’anno scolastico, anche quando la pretesa sostanziale principale — nel caso concreto, il riconoscimento della parità scolastica dell’istituto — sia ancora oggetto di accertamento giudiziale.
- La tutela cautelare non può attribuire in via definitiva il bene della vita controverso né sostituire il titolo amministrativo necessario per conseguirlo; può tuttavia predisporre una soluzione provvisoria e autonoma, quale l’ammissione agli esami come privatisti, idonea a evitare un pregiudizio grave e imminente.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’interesse degli studenti a completare il percorso formativo e sostenere le prove finali può prevalere quando l’incertezza amministrativa e giudiziaria impedisca loro sia di partecipare agli esami come studenti dell’istituto sia di attivare tempestivamente alternative scolastiche.
- La misura cautelare che ammette gli studenti di un istituto privo, allo stato, della parità scolastica a sostenere l’esame come privatisti non pregiudica il giudizio sulla spettanza della parità all’istituto, quando l’ammissione sia strutturalmente distinta e anzi incompatibile con il riconoscimento della parità.
- Per rendere effettiva una misura cautelare relativa a esami imminenti, l’Amministrazione deve adottare gli adempimenti organizzativi necessari, indicando le modalità di presentazione delle domande, individuando sedi d’esame ragionevolmente prossime agli interessati e predisponendo sessioni compatibili con i termini della disciplina applicabile.
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